Cass. civ. n. 1976 del 12 ottobre 1976
Testo massima n. 1
Le mansioni di operaio e quelle impiegatizie d'ordine, pur potendo queste ultime concretarsi anche in attività materiali (non manuali, ma strettamente esecutive) e le prime anche in attività intellettive (ma non integrative o sostitutive di quelle dell'imprenditore), ed essendo entrambe svolte in attuazione delle direttive altrui, senza possibilità di iniziativa e sotto il controllo continuo e quotidiano dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore, sono peraltro distinte fra loro per il seguente criterio discriminatorio, e cioè: che le mansioni di impiegato si configurano quando l'opera del lavoratore inerisce al processo organizzativo tecnico-amministrativo dell'impresa, rientrando nell'ambito, ampiamente inteso, di impulso e rivestendo un carattere di cooperazione, sia pur lata, all'attività dell'imprenditore; si ravvisano invece le mansioni di operaio quando esse attengono al solo processo produttivo, in quanto concretantesi in un generico apporto alla funzionalità esterna dell'impresa nell'espletamento del proprio risultato produttivo.