Art. 2095 – Codice civile – Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie [2120].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15677/2024
Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori - nello specifico di autista soccorritore, anziché di autista di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) - consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, che, nella specie (e con riguardo ai contratti collettivi C.R.I. relativi agli anni 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009) si concretizzano nell'inserimento del solo autista soccorritore (che integra una professionalità che opera in campo medico) - non anche del mero autista - nel processo produttivo tipico dell'attività sanitaria.
Cass. civ. n. 2972/2021
Nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale, ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove.
Cass. civ. n. 7295/2018
La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo-dirigente).
Cass. civ. n. 19579/2017
La qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo.
Cass. civ. n. 20805/2016
In tema di attribuzione della qualifica di dirigente, va tenuto conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e dalle prassi sindacali, che ne hanno portato al riconoscimento anche a lavoratori che, pur non investiti di quei poteri di direzione necessari per richiamare la nozione di "alter ego" dell'imprenditore, sono in possesso di elevate conoscenze scientifiche e tecniche o, comunque, sono dotati di professionalità tale da collocarsi in condizioni di particolare forza nel mercato del lavoro.
Cass. civ. n. 9463/2016
Ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del rapporto di lavoro del dirigente, quando questi sia titolare di cariche sociali che ne fanno un "alter ego" dell'imprenditore (preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa), è necessario - ove non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente - verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all'interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro (e, in particolare, dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso), nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale.
Cass. civ. n. 3981/2016
Nelle imprese di rilevanti di dimensioni possono coesistere dirigenti di diverso livello, con differente graduazione dei compiti loro assegnati, purché sia riconosciuta al dirigente di grado inferiore un'ampia autonomia decisionale in grado di incidere sugli obiettivi aziendali anche se circoscritta dal potere generale di massima del dirigente di livello superiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la qualifica dirigenziale, nel lavoro privato, in favore di ingegnere preposto a un'area organizzativa prevista da un piano aziendale che preponeva a ciascuna area un dirigente comunque subordinato al direttore operativo).
Cass. civ. n. 17123/2015
Ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio di poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente esclusa la qualifica dirigenziale invocata dal lavoratore per aver fatto parte - durante il distacco presso un ente pubblico - di una commissione tecnico-scientifica i cui membri dovevano avere un livello di professionalità pari ai dirigenti dello Stato, non avendo egli dimostrato né il tipo di attività svolto nella commissione, né l'inadeguatezza del proprio livello di inquadramento rispetto ad essa).
Cass. civ. n. 8589/2015
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento. (Omissis).
Cass. civ. n. 7517/2012
Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata.
Cass. civ. n. 20272/2010
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione logica e adeguata, aveva escluso, sulla scorta dell'istruttoria espletata, di poter ravvisare nelle mansioni svolte dal ricorrente, inquadrato al 3° livello del CCNL del settore abbigliamento delle aziende artigiane ed addetto alla fase di stampa di disegni su foulard e sciarpe, l'elemento della particolare complessità che, unitamente a quello della variabilità, connotava l'inquadramento al 4° livello di detto CCNL, al cui riconoscimento mirava la domanda giudiziale).
Cass. civ. n. 5809/2010
Ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, è necessario e sufficiente che sia dimostrato l'espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con ampia autonomia decisionale, e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale, perché richiedere anche tale requisito significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte.
Cass. civ. n. 26978/2009
In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.
Cass. civ. n. 15489/2007
Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall'esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull'andamento dell'intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all'intera azienda.
Cass. civ. n. 16015/2007
La figura professionale del dirigente implica lo svolgimento di compiti coordinati e non già subordinati a quelli di altri dirigenti, di qualsiasi livello, i quali siano caratterizzati da significativa autonomia e poteri decisionali, che li differenzino qualitativamente da quelli affidati agli impiegati direttivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, correttamente interpretando la contrattazione collettiva relativa sia alla dirigenza, che al personale impiegatizio della Federconsorzi, aveva escluso che si potesse riconoscere la qualifica dirigenziale — che, in base al C.C.N.L. applicabile, spettava, tra l'altro, ai responsabili di «branche di attività di rilevante importanza» — a lavoratore responsabile di un ufficio autonomo alle dirette dipendenze della direzione generale, giacché correttamente inquadrato nella qualifica di impiegato di primo livello, la quale, in base al C.C.N.L. di settore, includeva anche i preposti ad un ufficio autonomo, non dipendenti da un coordinatore ma direttamente da un dirigente).
Cass. civ. n. 3859/2006
In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore. A tal riguardo, se il regolamento aziendale prevede per una determinata posizione di lavoro, adeguatamente definita nel suo contenuto, una qualifica superiore a quella che conseguirebbe all'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionale e aziendale sull'inquadramento del personale, l'assegnazione di un lavoratore a detta funzione, dal medesimo accettata, determina il diritto dell'interessato al riconoscimento della qualifica in questione, quale qualifica convenzionale di miglior favore, dato che il regolamento aziendale in tal caso contenente la promessa di conferimento di una determinata qualifica in corrispondenza di certe mansioni diventa impegnativo nei confronti dei lavoratori attraverso la accettazione che essi ne facciano, anche implicitamente, e che fa riversare il loro contenuto nel contratto individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima l'assegnazione al gruppo disciplina di un impiegato di settimo livello, prevista da un atto interno come l'organigramma aziendale, anziché dal contratto collettivo).
Cass. civ. n. 27464/2006
La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri. di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (c.d. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio; ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (c.d. pseudo-dirigente). L'accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l'inquadramento del funzionario nell'una o nell'altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. II licenziamento ad nutum a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o da un giustificato motivo, è applicabile solo al dirigente apicale, mentre il licenziamento dello pseudo-dirigente è soggetto alle norme ordinarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si era attenuta, con motivazione logica ed adeguata, ai richiamati principi, riconoscendo all'intimato la qualifica di pseudo-dirigente e l'applicazione allo stesso della cosiddetta tutela reale).
Cass. civ. n. 21652/2006
Il diritto al riconoscimento della qualifica di «quadro» istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro. l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria, che, in tal caso, vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge, considerando che la categoria dei quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati (art. 2, commi 1 e 3 legge n.190 del 1985). (Nella specie, la S.C. ha cassatola sentenza con cui il giudice di merito, nel desumere i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, non aveva correttamente interpretato la norma, aggiungendo, all'unico requisito richiesto ex lege requisiti tipici della figura del dirigente, quali la gestione diretta dei rapporti con i terzi e la capacità di impegnare direttamente l'azienda).
Cass. civ. n. 21212/2005
In sede di interpretazione della previsione contrattuale di una figura professionale, la norma collettiva deve essere letta in funzione delle concrete particolarità tecniche del rapporto cui è da applicare. Questa lettura non può tuttavia giungere allo svuotamento del carattere determinante della figura contrattuale stessa. Pertanto, ritenuta determinante per la figura del caposervizio la responsabilità (che si esprime principalmente con il potere di revisione) del servizio redazionale, consistente nel penetrare all'interno del lavoro del redattore, facendo proprio il servizio stesso, ne consegue che il telecineoperatore (TCO) coordinatore che chieda il riconoscimento della qualifica di caposervizio, non riconosciuta espressamente dalla contrattazione aziendale, deve provare la determinante responsabilità necessaria caratterizzante tale qualifica, senza che sia necessario l'effettivo materiale esercizio di tutte le attività che ne siano potenziale espressione, essendo sufficiente l'aver svolto mansioni che prevedano il diritto-dovere di esercitarle (Nella specie la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto privi di un pur minimo contenuto di autosufficienza i fatti segnalati come potenziale espressione di questa responsabilità — quali, mantenere un continuo contatto con il TCO; seguire tutte le notizie più immediate provenienti dalle diverse fonti di informazione e relative all'oggetto del servizio affidato, per incidere sull'intero contenuto del lavoro del TCO — e non provato, invece, il relativo potere, non escluso dal fatto che «raramente avvenisse che il caposervizio si permettesse di stravolgere il pezzo finito di un redattore ordinario o di un inviato speciale»).
Cass. civ. n. 8064/2004
Ai fini della valutazione in ordine al diritto al riconoscimento della qualifica di Dirigente, occorre che le mansioni in concreto svolte dal dipendente siano coordinate e non subordinate a quelle dei Dirigenti, essendo caratterizzata la figura professionale del Dirigente dalla autonomia e discrezionalità delle decisioni, dalla mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni tali da influire sulla conduzione di un'intera azienda o di un suo ramo autonomo, e non circoscritte ad un settore di essa senza che possa rilevare il trattamento riservato dall'azienda ad altro dipendente svolgente identiche mansioni, in mancanza di un principio di parità di trattamento, o di comparazione soggettiva tra lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tali principi, avendo escluso che il Direttore Commerciale di una Compagnia di navigazione aerea, non avendo la responsabilità della gestione nè la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, ed avendo un potere di firma limitato alla richiesta di biglietti gratuiti o a tariffa scontata, fosse da inquadrare come impiegato con funzioni direttive, qualifica prevista dal contratto collettivo FAIRO, piuttosto che nella richiesta categoria dirigenziale ).
Cass. civ. n. 12513/2004
Ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o livelli, mediante declaratorie estratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali, l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore non va effettuata sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito, esaurendosi invece nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove correttamente e congruamente motivato.
Cass. civ. n. 17344/2004
Ai fini della valutazione in ordine al diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente, il tratto caratteristico della figura del dirigente d'azienda rispetto a funzioni simili come quella di impiegato con funzioni direttive, va individuato nell'autonomia e nella discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l'attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tali principi, avendo escluso la qualifica dirigenziale in mancanza di prova circa i poteri decisionali, l'autonomia e la discrezionalità dell'operato, non attribuendo rilevanza decisiva alla circostanza che il ricorrente si avvalesse o meno della collaborazione di un sottoposto ed organizzasse turni di ferie sue e dell'impiegato che con lui collaborava).
Cass. civ. n. 16461/2003
In caso di mansioni promiscue, la previsione espressa della contrattazione collettiva secondo cui tra le mansioni legittimamente esigibili da dipendenti inquadrati in un determinato livello vi siano anche compiti propri di un più elevato livello d'inquadramento integra il criterio di individuazione della esatta categoria di appartenenza, in quanto, nel riflettere la valutazione fattene dalle parti collettive, essa regola una situazione di compresenza di mansioni professionali collocate lungo una linea verticale. Ne consegue che, ai fini di un diverso e superiore inquadramento, irrilevante è in tal caso l'indagine qualitativa, giacché irrilevante risulta, secondo l'avviso espresso dalle parti collettive, l'espletamento della mansione superiore, non trovando pertanto applicazione i normali criteri della prevalenza qualitativa e del connesso carattere specialistico delle mansioni.
Cass. civ. n. 12632/2003
Va riconosciuta, in via di principio, all'autonomia collettiva il potere di stabilire gli inquadramenti del personale, ovvero la giusta collocazione del medesimo, in riferimento non solo alla consistenza professionale delle mansioni affidate a ciascun dipendente, ma anche alle caratteristiche ed all'articolazione del contesto produttivo nel quale esse si inseriscono. (Nella specie. La S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riguardo alla domanda di numerosi dipendenti bancari con qualifica di ausiliari di ottenere l'inquadramento, con le relative differenze retributive, come impiegati di II o come commessi, aveva osservato che il contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro in esame non assimila l'attività di guardiania e custodia svolta dai dipendenti di cui si tratta alle mansioni proprie dell'impiegato di II, né del commesso.).
Cass. civ. n. 1093/2003
In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha, come nella specie, carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, elaborando successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inserimento di figure professionali atipiche o nuove. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla previsione del contratto collettivo di primo livello per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, secondo cui le funzioni di coordinatore del polo amministrativo presso l'Impianto di riferimento comportano l'inquadramento nella ottava categoria professionale delle funzioni, senza alcun riferimento alle dimensioni degli impianti, aveva ritenuto quella disposizione non derogata da accordi collettivi locali ed aveva quindi riconosciuto al lavoratore, che quelle mansioni aveva svolto, il corrispondente inquadramento).
Cass. civ. n. 12650/2003
I tratti caratteristici dei dirigenti di aziende industriali sono: a) l'autonomia e la discrezionalità delle decisioni e la mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica; b) l'ampiezza delle funzioni tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda (o di un suo ramo autonomo) e non circoscritte, come nel caso dell'impiegato con funzioni direttive, a un settore o ramo o servizio o ufficio della stessa. (Nella specie, il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., ha ravvisato il diritto alla qualifica dirigenziale ed escluso la qualità di agente di un dipendente che era stato direttore commerciale preposto ad una delle tre fondamentali aree in cui si articolava l'azienda, con elevata autonomia e professionalità e collocazione sullo stesso piano dei due titolari responsabili delle altre aree, restando peraltro soggetto a direttive ed a controllo sui risultati raggiunti.).
Cass. civ. n. 12085/2003
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come lavoro subordinato dirigenziale o rapporto di collaborazione professionale auto noma spiega rilevanza decisiva la volontà delle parti, espressa nell'accordo contrattuale, qualora, come nella specie, in un modello organizzativo societario, ampiamente diffuso nel campo delle prestazioni professionali associate, informato ad altissimi compensi e corrispondente flessibilità di rapporti professionali, tale volontà si sia espressa su di un piano paritario e l'esecuzione del rapporto mostri indici rivelatori della natura autonoma (fatturazione dei compensi percepiti), in assenza di chiari indici di subordinazione. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che le parti avessero voluto instaurare un rapporto di collaborazione professionale, in quanto esistevano numerosi elementi — ricorrenti nei rapporti di collaborazione indipendente — tra i quali la fatturazione dei compensi percepiti dal soggetto a carico di società che facevano capo al soggetto stesso, e per contro mancavano indici di subordinazione del ricorrente alle direttive del datore di lavoro.).
Cass. civ. n. 10635/2003
L'astratta e preventiva attribuzione della qualifica di dirigente non vale, di per sé, a conferire alla qualifica medesima la rilevanza giuridica che le è propria se le mansioni di fatto esercitate manchino dei requisiti che oggettivamente caratterizzano la detta qualifica. L'accertamento in concreto della sussistenza o meno di tali requisiti è rimesso al giudice del merito e il controllo di legittimità non può investire il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la congruenza del giudizio, dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di una disposizione di contratto collettivo contenente la declaratoria della qualifica di dirigente, riferita anche al procuratore quale ausiliario dell'imprenditore, aveva ritenuto, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che il lavoratore non avesse fornito la prova dei requisiti caratterizzanti la posizione del dirigente).
Cass. civ. n. 9/2001
In ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale preminente, fermo restando che la norma inderogabile dell'art. 2103 c.c. non consente alla contrattazione collettiva di estendere i profili professionali e l'equivalenza tra le mansioni fino al punto di consentire liberamente al potere di organizzazione del datore di lavoro di attribuire mansioni proprie di una qualifica superiore a dipendenti che rivestono qualifiche inferiori per il solo fatto che le mansioni superiori risultano comprese anche nel profilo professionale degli appartenenti alla qualifica inferiore. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha ritenuto corretto l'inquadramento di un dipendente di un ente istruzione professionale sulla base della qualifica relativa ai formatori con funzioni di coordinamento di sedi minori prive di direttore, e non di quella di direttore, avendo accertato che l'attività di formatore aveva occupato circa metà dell'orario di lavoro e che l'attività di coordinamento era in parte ricollegabile alle funzioni di coordinamento didattico specifiche della qualifica e per la parte relativa al coordinamento amministrativo e di responsabilità del personale aveva carattere marginale in una struttura di ridotte dimensioni e non era particolarmente qualificante.
Cass. civ. n. 7959/2001
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dalla ricognizione dei caratteri generali ed astratti delle singole categorie e qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto — categorie e qualifiche i cui profili professionali vanno interpretati, là dove vengano in considerazione servizi pubblici considerati dalla legge come essenziali, anche con riguardo agli interessi degli utenti, ciò essendo imposto dal canone ermeneutico della buona fede — e dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa effettivamente svolta, al fine di ricondurla all'una o all'altra previsione contrattuale; il difetto di tali definizioni e raffronti si risolve in una carenza di motivazione, come tale sindacabile in sede di legittimità. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva accolto la pretesa dal lavoratore, dipendente delle Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto il superiore inquadramento, senza riprodurre le clausole di accordo sindacale e di contratto collettivo, ove erano descritti i caratteri della qualifica superiore e di quella inferiore, e senza tenere nel debito conto la circostanza del mancato conseguimento, da parte del lavoratore, della abilitazione necessaria per la qualifica superiore).
Cass. civ. n. 431/2000
Ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente per l'espletamento di fatto delle relative mansioni ex art. 2103 c.c., spetta al lavoratore che rivendichi tale qualifica l'onere di dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste ultime e quelle delineate per il ruolo dirigenziale dal contratto collettivo di categoria, e la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione. (Omissis).