Cass. civ. n. 3497 del 15 ottobre 1976
Testo massima n. 1
Poiché a norma dell'art. 416, secondo comma, c.p.c. la costituzione del convenuto nelle controversie di lavoro si effettua mediante deposito di memoria difensiva, nella quale debbono essere imposte a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, le contestazioni insorte tra le parti circa la ritualità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto non possono essere risolte se non procedendo ad un esame puntuale e approfondito della predetta memoria difensiva.
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