Cass. civ. n. 124 del 12 gennaio 1977
Testo massima n. 1
Fra i poteri discrezionali del giudice istruttore «intesi al più sollecito svolgimento del giudizio» (art. 175 c.p.c.), deve comprendersi la facoltà di dichiarare chiusa la prova testimoniale, con l'esclusione di un teste in precedenza ammesso, ove ritenga acquisiti sufficienti elementi di convincimento.