Cass. civ. n. 1817 del 11 maggio 1977
Testo massima n. 1
La menzogna o la reticenza di un contraente possono configurare comportamento doloso, al fine dell'annullabilità del negozio ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando abbiano provocato l'occultamento di un fatto, la cui conoscenza avrebbe escluso il consenso dell'altro contraente, in considerazione delle sue qualità e condizioni soggettive, e delle circostanze inerenti al comportamento medesimo.