Cass. civ. n. 2040 del 18 maggio 1977

Testo massima n. 1


Il terzo opponente, il quale abbia dimostrato il suo diritto di proprietà sui beni pignorati, è esonerato dall'onere di provare l'affidamento dei detti mobili al debitore, atto a giustificare che i mobili stessi erano detenuti e posseduti, al tempo del pignoramento, dal debitore a titolo diverso da quello di proprietà, soltanto nel caso in cui egli ed il debitore pignorato convivano e coabitino nella medesima casa, dato che in questo caso la detenzione e il possesso delle cose pignorate da parte del debitore esecutato trova titolo proprio nel predetto rapporto di convivenza e di coabitazione.

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