Cass. civ. n. 5077 del 21 novembre 1977

Testo massima n. 1


Nel procedimento di verificazione di scrittura privata spetta al giudice del merito disporre quali scritture debbano servire di comparazione. A tal fine egli non è vincolato da alcuna graduatoria delle fonti di accertamento della verità, ma è tenuto soltanto ad ammettere, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza passata in giudicato o per atto pubblico, e può inoltre ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

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