Cass. civ. n. 5077 del 21 novembre 1977

Testo massima n. 1


Nel procedimento di verificazione di scrittura privata spetta al giudice del merito disporre quali scritture debbano servire di comparazione. A tal fine egli non è vincolato da alcuna graduatoria delle fonti di accertamento della verità, ma è tenuto soltanto ad ammettere, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza passata in giudicato o per atto pubblico, e può inoltre ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE