Cass. pen. n. 49644 del 02 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla cd. “Riforma Cartabia” - Termine di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza.
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 5-duodecies d.l. n. 162 cit. non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", estendendone l'applicazione sino al 30 giugno 2023).
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. D
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 5 duodecies
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST.
Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.
Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1
Legge 25/02/2022 num. 15