Cass. civ. n. 251 del 20 gennaio 1978

Testo massima n. 1


L’azione di disconoscimento della paternità del figlio adulterino, nella disciplina introdotta con la L. 19 maggio 1975, n. 151, non osta a che il figlio medesimo, perduto lo status di legittimo, possa essere riconosciuto come figlio naturale dalla moglie, anche in un momento successivo alla nascita ed in costanza di matrimonio, e conseguentemente assumere il cognome della madre, salvo il caso in cui venga contemporaneamente riconosciuto anche dal padre naturale.

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