Cass. civ. n. 5077 del 7 novembre 1978

Testo massima n. 1


L'atto introduttivo del giudizio non sottoscritto nell'originale dal procuratore, è giuridicamente inesistente e insuscettibile di sanatoria, in quanto la sottoscrizione del procuratore costituisce elemento essenziale dell'atto ed essa soltanto fa fede della sua provenienza dalla parte che lo ha sottoscritto.

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