Cass. civ. n. 1654 del 22 marzo 1979
Testo massima n. 1
Dopo l'esaurimento del giudizio di appello, il potere di correggere l'errore materiale o di integrare, nelle ipotesi previste dall'art. 287 c.p.c., la sentenza di primo grado spetta al giudice che l'ha pronunziata, ove l'omissione o l'errore non sia stato denunziato dalle parti, e la sentenza di appello si sia limitata a confermare la decisione impugnata (nella specie, il giudice di appello aveva confermato la sentenza con cui si era dichiarata la risoluzione del contratto di affitto senza disporsi il rilascio del fondo).
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