Art. 287 – Codice di procedura civile – Casi di correzione
Le sentenze [contro le quali non sia stato proposto appello] e le ordinanze non revocabili [177] possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
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Cass. civ. n. 25526/2025
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Cass. civ. n. 25284/2025
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).
Cass. civ. n. 23153/2025
L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.
Cass. civ. n. 22023/2025
Il disposto di cui all'art. 288, comma 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente - introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina.
Cass. civ. n. 21140/2025
Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.
Cass. civ. n. 19718/2025
In tema di spese processuali, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 17835/2025
La statuizione sulle spese processuali, operata con il decreto di omologa dell'A.T.P. ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c., può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale solo nei casi in cui alla correzione della decisione principale - siccome viziata da una difformità rispetto al risultato peritale - non possa che seguire quella sulle spese, e non, invece, nel caso in cui la suddetta statuizione sia stata omessa nei confronti di una parte convenuta priva di legittimazione passiva, in quanto tale omissione configura un vizio rimediabile con l'impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., con cui il tribunale aveva emendato il decreto di omologa privo della regolamentazione sulle spese nei confronti di una Provincia, originariamente convenuta e poi estromessa nel giudizio di A.T.P.O.).
Cass. civ. n. 10814/2025
L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.
Cass. civ. n. 23157/2024
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.
Cass. civ. n. 5082/2024
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 26566/2023
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.
Cass. civ. n. 19959/2023
Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).
Cass. civ. n. 19137/2023
Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..
Cass. civ. n. 17836/2023
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).
Cass. civ. n. 15302/2023
Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.
Cass. civ. n. 14006/2023
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 12966/2023
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).
Cass. civ. n. 22275/2017
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (Nella specie, in riferimento a procedura promossa dal curatore del fallimento di società di persone, la S.C. ha stabilito che, sebbene la dichiarazione di fallimento avesse riguardato anche il socio in proprio, che non risultava però indicato nell’intestazione della sentenza, non sussisteva alcuna situazione di incertezza, né un’ipotesi di violazione del contraddittorio, perché parte sostanziale del giudizio risultava essere il fallimento, che era stato parte del contratto oggetto di controversia).
Cass. civ. n. 11333/2009
Vanno corretti con la procedura di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., e non sono denunciabili davanti alla Corte di cassazione, il cui compito istituzionale si esaurisce nel controllo di mera legittimità delle decisioni di merito: l'errore materiale, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica; l'errore di calcolo aritmetico, determinato da erronea applicazione delle regole matematiche ma sulla base di presupposti numerici non contestati ed esatti; gli errori di conteggio, atteso il loro carattere materiale.
Cass. civ. n. 11320/2009
Pur essendo la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. applicabile, benché non richiamata, al processo di esecuzione, l'intervenuta correzione con ordinanza del giudice dell'esecuzione, in materia di espropriazione immobiliare, dell'errore materiale (rilevabile "ictu oculi") relativo al prezzo riportato nella precedente ordinanza di aggiudicazione provvisoria non comporta la riapertura del termine utile per la proposizione di una nuova offerta di aumento ai sensi dell'art. 584 c.p.c., non essendo configurabile nel nostro ordinamento, in mancanza di un'esplicita norma al riguardo, la facoltà, per il giudice, di disporre la riapertura del termine in questione, avente natura perentoria.
Cass. civ. n. 17320/2004
La sentenza con la quale il giudice di merito, dopo aver nominato un consulente tecnico d'ufficio per la determinazione di spettanze retributive a seguito di sentenza non definitiva sull'an condivida le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza rilevare che il medesimo aveva effettuato le operazioni contabili incorrendo in errori, e, tra l'altro, non considerando il periodo di riferimento indicato nella sentenza non definitiva, è affetta da vizio di motivazione e non da errore materiale o di calcolo, ed è pertanto ricorribile in cassazione.
Cass. civ. n. 10376/2004
L'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della Cassazione, può essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato.
Cass. civ. n. 5424/2004
Mentre è suscettibile di correzione secondo il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. l'erronea indicazione del giudice contenuta, in difformità delle risultanze del verbale di udienza, – nell'intestazione della sentenza, purché la stessa risulti correttamente sottoscritta dal Presidente e dal relatore (o dal solo Presidente relatore), è affetta da nullità assoluta la sentenza che, riservata in decisione dal Collegio (al quale è devoluta la cognizione dell'appello avverso le sentenze del Pretore), risulti emessa e sottoscritta soltanto dal giudice relatore in funzione di giudice monocratico.
Cass. civ. n. 13006/2003
Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, concretandosi, alfine, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ipotesi diversa da quella in cui si deduca, viceversa, che il giudice ha omesso di pronunziare su una domanda, giacché in tale caso si censura non già la mera manifestazione della volontà del giudicante bensì la sua stessa volontà, quale asseritamente contraria a principi giuridici o logici.
Cass. civ. n. 11972/2003
L'inesatta indicazione del nome di una parte nell'epigrafe della sentenza rientra nella nozione di errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. tutte le volte in cui tale inesattezza non implichi un'incertezza sulla sua identificazione sostanziale e sulle conseguenti posizioni processuali.
Cass. civ. n. 7748/2003
La procedura di correzione di errore materiale, di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., può essere adottata, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti del dispositivo di sentenza pronunciata con il rito del lavoro, atteso che la possibilità di procedere ad esecuzione forzata con la sola copia del dispositivo, ex art. 431, secondo comma, c.p.c., evidenzia l'interesse della parte ad ottenere la correzione dell'errore ancor prima del deposito della sentenza.
Cass. civ. n. 7706/2003
La regola della non assoggettabilità della fattispecie di contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza ad una interpretazione correttiva o alla correzione ex art. 287 c.p.c. non è regola di portata assoluta e generale, subendo una doverosa deroga – anche nel processo del lavoro – ogni qual volta le parti possano riscontrare agevolmente che si sia in presenza di un errore materiale dalla mera lettura del dispositivo, avendo riguardo all'intero suo contenuto e ponendolo in relazione agli atti processuali a conoscenza delle parti stesse.
Cass. civ. n. 11712/2002
L'errore di calcolo del giudice del merito può essere denunciato solo con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, perché in tali ipotesi si lamenta un vero e proprio error in iudicando nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli. Qualora, invece, esso consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati ed esatta individuazione ed ordine delle operazioni da compiere, è emendabile con l'apposita procedura di correzione regolata dagli artt. 287 ss. c.c. (nella specie, il vizio lamentato era riconducibile ad un'erronea impostazione dell'ordine e del tipo delle operazioni matematiche necessarie per ottenere il risultato finale della devalutazione a ritroso di una somma dal 1994 al 1987: per calcolare, cioè, il valore reale in quest'ultimo anno di una somma di denaro che aveva un determinato valore nominale nel 1994).
Cass. civ. n. 7274/1999
L'omessa liquidazione delle spese processuali non integra una omissione emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, perché la sentenza non è affetta da mera mancanza di documentazione della volontà del giudice, comunque implicitamente desumibile, ma è affetta dalla mancanza di un giudizio sull'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, con la conseguenza che la relativa omissione, può essere emendata soltanto a seguito di gravame.
Cass. civ. n. 5966/1999
In sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali o di calcolo, contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice a quo a norma degli artt. 287 ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 5888/1999
Qualora il giudice di primo grado abbia emesso una sentenza contenente un errore materiale in ordine all'identificazione di una delle parti e dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza e la proposizione dell'appello lo stesso giudice abbia provveduto alla correzione del suddetto errore, ai fini del giudizio di appello la sentenza – in assenza di specifica impugnazione relativamente alla parte corretta – si considera formalmente emessa ex tunc nei confronti della parte effettiva.
Cass. civ. n. 4754/1999
Nell'ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, né è data la possibilità del ricorso all'interpretazione complessiva della decisione – che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima – e neppure di utilizzare il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., ma si configura la nullità di tale provvedimento (artt. 156 e 360 n. 4 c.p.c.) per la sua inidoneità a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale.
Cass. civ. n. 118/1999
La sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, non è nulla ma deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 - 288 c.p.c., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima.
Cass. civ. n. 10864/1998
Qualora il giudice di merito nel pronunciare condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura, non si verte in una ipotesi di errore materiale, ma di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato.
Cass. civ. n. 5977/1998
Il procedimento per la correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e seguenti c.p.c. è esperibile per ovviare non ad errori che intervengano nella formazione del giudizio, bensì ad errori che intervengano nel momento della redazione del documento e che risultino immediatamente dalla mera lettura di questo, palesemente emergendo l'incongruenza della materiale esteriorizzazione rispetto al concetto in esso contenuto.
Cass. civ. n. 13122/1997
È illegittima la correzione per errore di calcolo (art. 287 c.p.c.), attraverso la quale, riesaminando la questione, proceda ad una nuova liquidazione della somma riconosciuta, attraverso una diversa interpretazione del criterio di conteggio.
Cass. civ. n. 7748/1995
La procedura di correzione degli errori materiali, prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è applicabile anche alla sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che le ragioni di economia processuale che hanno indotto il legislatore a prevedere, per l'eliminazione di errori che non incidono nella sostanza del giudizio, una procedura semplificata rispetto a quella delle impugnazioni, sono, nel caso della detta sentenza, ancora più stringenti, tenuto conto delle speciali ragioni d'urgenza e di tempestività cui è informata la disciplina della procedura fallimentare.
Cass. civ. n. 5094/1994
Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 287 c.p.c., è applicabile anche all'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dal pretore, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., restando impugnabile con l'opposizione all'esecuzione il provvedimento reso a seguito dell'istanza di correzione.
Cass. civ. n. 6768/1994
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c. è esperibile per ovviare ai vizi meramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'ideazione o l'intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione. Non è emendabile, pertanto, con il procedimento in esame l'omessa specificazione nella motivazione e nel dispositivo di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro del tipo e categoria di indice Istat da assumere in concreto a parametro della disposta rivalutazione della somma capitale, implicando simile individuazione una integrazione del contenuto della decisione, attraverso l'esercizio di poteri cognitivi e di valutazione.
Cass. civ. n. 3227/1993
Qualora il giudice di appello, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa, non si ha un errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 c.p.c., ma un vizio di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato.
Cass. civ. n. 4211/1985
L'errore di calcolo del giudice del merito, che non sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, ma sia meramente materiale, e consista cioè in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati, non è denunciabile con ricorso per cassazione, potendo essere fatto valere solo con l'apposita procedura di correzione contemplata dagli artt. 287 e seguenti, c.p.c.
Cass. civ. n. 6658/1984
La correzione di un errore materiale della sentenza di primo grado, dopo la proposizione del gravame, spetta al giudice di secondo grado, e deve precedere l'esame dell'impugnazione. L'esercizio del relativo potere, peraltro, postula l'istanza di una delle parti, la quale, se proveniente dall'appellato, può anche essere formulata in sede di costituzione.
Cass. civ. n. 5405/1982
Il giudice d'appello può provvedere alla correzione degli errori materiali presenti nella sentenza impugnata su istanza della parte interessata, senza che occorra all'uopo la proposizione di appello incidentale.
Cass. civ. n. 1654/1979
Dopo l'esaurimento del giudizio di appello, il potere di correggere l'errore materiale o di integrare, nelle ipotesi previste dall'art. 287 c.p.c., la sentenza di primo grado spetta al giudice che l'ha pronunziata, ove l'omissione o l'errore non sia stato denunziato dalle parti, e la sentenza di appello si sia limitata a confermare la decisione impugnata (nella specie, il giudice di appello aveva confermato la sentenza con cui si era dichiarata la risoluzione del contratto di affitto senza disporsi il rilascio del fondo).
Cass. civ. n. 2701/1979
Il giudice dell'impugnazione non può provvedere d'ufficio alla correzione degli errori materiali esistenti nella sentenza di primo grado — gravata di appello — in quanto il procedimento di correzione al pari di ogni altro procedimento, richiede un'istanza del soggetto interessato, la quale, però, non essendo diretta a una vera e propria riforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame, anche incidentale, ma può essere proposta al giudice investito dell'impugnazione senza alcun onere di forma.
Cass. civ. n. 374/1979
La domanda di correzione dell'errore materiale, non essendo diretta alla riforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame, o di appello incidentale, ma può essere proposta al giudice d'appello senz'obbligo di forme. (Nella specie, la corte ha ritenuto valida l'istanza proposta al giudice istruttore in sede di precisazione delle conclusioni per il collegio).
Cass. civ. n. 595/1967
Quando l'omissione in cui sia incorso il giudice riveli un vizio di ragionamento emendabile soltanto mediante una ulteriore indagine, non ricorre l'ipotesi dell'errore previsto dall'art. 287 del codice di procedura civile, il quale è configurabile soltanto nel caso di mera svista che non incida sul contenuto sostanziale della decisione e non attenga comunque ad un vizio del ragionamento, ma concreti piuttosto un difetto di corrispondenza tra ideazione e sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dallo stesso contenuto della pronuncia e tale, di conseguenza, da non esigere una ulteriore indagine di fatto.