Cass. civ. n. 2701 del 11 maggio 1979
Testo massima n. 1
Il giudice dell'impugnazione non può provvedere d'ufficio alla correzione degli errori materiali esistenti nella sentenza di primo grado — gravata di appello — in quanto il procedimento di correzione al pari di ogni altro procedimento, richiede un'istanza del soggetto interessato, la quale, però, non essendo diretta a una vera e propria riforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame, anche incidentale, ma può essere proposta al giudice investito dell'impugnazione senza alcun onere di forma.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi