Cass. civ. n. 403 del 19 gennaio 1979
Testo massima n. 1
L'esclusione di un testimone effettuata dalla parte in ossequio all'ordinanza con la quale il giudice istruttore, nell'ammettere la prova, abbia ridotto la lista dei testi sovrabbondanti, è valida anche se le altre parti non vi aderiscano, in quanto la fattispecie dell'esclusione dei testi sovrabbondanti, prevista dal primo comma dell'art. 245 c.p.c., costituisce ipotesi distinta e autonoma rispetto alla rinuncia all'audizione del teste già ammesso, disciplinata dal capoverso dell'articolo citato.