Cass. civ. n. 6495 del 15 dicembre 1980
Testo massima n. 1
La tardività del deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del procedimento di merito, in quanto non effettuato, unitamente a quello del ricorso per cassazione, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione di quest'ultimo, così come l'omissione di detto deposito, o l'omissione di detta istanza, non determina l'improcedibilità del ricorso medesimo, secondo la previsione dell'art. 369 c.p.c., qualora l'indicato fascicolo sia comunque pervenuto alla Suprema Corte in tempo utile per l'emananda pronuncia, ovvero qualora gli atti in esso contenuti non siano a tale scopo necessari.