Cass. civ. n. 1037 del 19 febbraio 1981
Testo massima n. 1
Quando la composizione del collegio giudicante è indicata in modo identico sia nel verbale di udienza, sia nell'intestazione del provvedimento denunciato, deve ritenersi, fino a prova contraria, per la presunzione di legittimità che assiste gli atti processuali, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che parteciparono alla discussione, e che la sottoscrizione di essa da parte di un diverso giudice costituisca il frutto di un mero errore materiale, il quale non invalida la sentenza stessa ed è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., a meno che l'errore non sia stato denunziato nel giudizio di appello, in quanto in tale diversa ipotesi la correzione va eseguita in questo procedimento, rientrando nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi