Cass. civ. n. 1225 del 3 marzo 1981

Testo massima n. 1


La competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'opposizione agli atti esecutivi, avendo carattere funzionale, assoluto ed inderogabile, non può subire spostamenti né essere attratta in quella del giudice superiore, e pertanto, qualora siano proposte, con unico ricorso davanti al pretore, opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione, detto giudice, deve comunque giudicare sulla prima, per la quale è esclusivamente competente per materia, e conoscere, invece della seconda soltanto allorché rientri nei limiti della sua competenza per valore.

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