Cass. civ. n. 1278 del 4 marzo 1981

Testo massima n. 1


Il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, di copia autentica della sentenza impugnata — che è finalizzato alla verifica della fondatezza dei motivi d'impugnazione e alla cui mancanza non può supplirsi con strumenti equivalenti — è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369 n. 2 c.p.c. non consideri espressamente tale ipotesi. Peraltro, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, depositando solo la copia autentica di quest'ultima, l'improcedibilità (parziale) del ricorso avverso la prima decisione non si estende al ricorso avverso la seconda, essendo tale impugnazione del tutto autonoma.

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