Cass. civ. n. 4091 del 9 luglio 1982

Testo massima n. 1


Qualora la domanda riconvenzionale, nelle cause soggette al rito del lavoro, quali le controversie in tema di rapporti agrari, sia stata tempestivamente proposta dal convenuto in sede di costituzione, a norma dell'art. 416 c.p.c., l'eventuale inosservanza del disposto dell'art. 418 c.p.c., circa la fissazione di una nuova udienza per la discussione anche di tale domanda riconvenzionale e la notificazione all'attore del relativo provvedimento, resta irrilevante se l'attore stesso, all'udienza già fissata per la trattazione del suo ricorso, accetti il contraddittorio, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE