Cass. civ. n. 4091 del 9 luglio 1982
Testo massima n. 1
Qualora la domanda riconvenzionale, nelle cause soggette al rito del lavoro, quali le controversie in tema di rapporti agrari, sia stata tempestivamente proposta dal convenuto in sede di costituzione, a norma dell'art. 416 c.p.c., l'eventuale inosservanza del disposto dell'art. 418 c.p.c., circa la fissazione di una nuova udienza per la discussione anche di tale domanda riconvenzionale e la notificazione all'attore del relativo provvedimento, resta irrilevante se l'attore stesso, all'udienza già fissata per la trattazione del suo ricorso, accetti il contraddittorio, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.