Cass. civ. n. 435 del 22 gennaio 1982

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 125 c.p.c., la citazione deve essere sottoscritta dalla parte solo quando essa sta in giudizio personalmente, essendo altrimenti sufficiente, e nel contempo necessaria, la sottoscrizione del difensore a cui la parte medesima ha conferito il mandato alle liti.

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