Cass. civ. n. 435 del 22 gennaio 1982
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 125 c.p.c., la citazione deve essere sottoscritta dalla parte solo quando essa sta in giudizio personalmente, essendo altrimenti sufficiente, e nel contempo necessaria, la sottoscrizione del difensore a cui la parte medesima ha conferito il mandato alle liti.