Cass. civ. n. 4726 del 26 agosto 1982

Testo massima n. 1


Nel giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore la sentenza, con la quale l'adito tribunale, nella parte dispositiva, sospenda il processo fino alla decisione della causa pregiudiziale concernente l'adeguamento del canone, e dichiari, nella parte motiva dello stesso provvedimento, quest'ultima causa devoluta alla competenza del pretore ai sensi dell'art. 45 della L. 27 luglio 1978, n. 392, va considerata, dovendo il dispositivo integrarsi con la motivazione, come declinatoria di competenza in ordine alla domanda di determinazione del canone. Pertanto, ove rispetto a tale domanda il pretore (giudice ad quem) si ritenga invece incompetente a favore del detto giudice a quo, omettendo peraltro di denunciare ex art. 45 c.p.c. il conflitto negativo, la relativa pronuncia è impugnabile con regolamento di competenza anche dalla parte che inizialmente abbia adito il tribunale, e nonostante la sua difforme posizione nel giudizio pretorile.

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