Cass. civ. n. 5269 del 12 ottobre 1982
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, che prevede il principio della continuità tra la discussione orale della causa, la deliberazione del giudice e la pronunzia della sentenza mediante lettura in udienza del dispositivo, non sussiste nullità insanabile della sentenza per il solo fatto che del relativo dispositivo sia stata data lettura in una udienza successiva a quella in cui si sia esaurita la discussione, quando faccia difetto la prova di una soluzione di continuità fra detti momenti processuali cioè in concreto l'udienza, in cui è stata data lettura del dispositivo, costituisca la «fase conclusiva» di quella di discussione nell'ambito di un inscindibile iter per cui, nonostante il difetto di una coincidenza strettamente temporale tra le sue fasi, esse, nondimeno, risultino saldate in quell'unico contesto processuale, in cui la discussione, la deliberazione e la lettura del dispositivo possano considerarsi inscindibilmente collegate.
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