Cass. civ. n. 7057 del 21 dicembre 1982
Testo massima n. 1
Colui che sia intervenuto in un procedimento fra altre parti, non rimettendosi ai provvedimenti del giudice, ma facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura, sul titolo o sulla legittimità dell'intervento.
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