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Articolo 91 Codice di procedura civile — Condanna alle spese

Articolo 91 Codice di procedura civile — Condanna alle spese

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa [ disp. att. 75, 151 2, 152 ] . Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziariocon nota in margine all’originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13767/2018

In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico introdotto con la novella dell’art. 92 c.p.c. recata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, l’espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell’idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la radicale incoerenza tra la giustificazione esplicita dei “giusti motivi” posti a base della compensazione, nella specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del contendere, e le ragioni del di rigetto della domanda, derivante da accertato difetto di allegazione e prova costituiscono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

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Cass. civ. n. 13693/2018

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

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Cass. civ. n. 13498/2018

Poiché, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale.

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Cass. civ. n. 11601/2018

In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.

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Cass. civ. n. 30658/2017

In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell’art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell’integrale ripristino dell’equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso.

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Cass. civ. n. 30286/2017

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

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Cass. civ. n. 29145/2017

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, fissato dall’art. 91, comma 4, c.p.c., vale solo per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, ma non per l’appello e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o a motivi vincolati.

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Cass. civ. n. 27758/2017

In materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme ad essa spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitarne la restituzione dalle altre parti.

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Cass. civ. n. 22991/2017

In tema di liquidazione delle spese processuali, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall’art. 24 della l. n. 794 del 1942.

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Cass. civ. n. 19613/2017

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

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Cass. civ. n. 18905/2017

In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci.

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Cass. civ. n. 17393/2017

Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.

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Cass. civ. n. 16990/2017

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità per tardività della domanda avente ad oggetto le spese stragiudiziali, formulata, per la prima volta, nella memoria ex art. 180 del r.d. n. 1775 del 1933, in quanto introduttiva di nuovi temi d’indagine nel giudizio dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche).

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Cass. civ. n. 7010/2017

Nel processo a cognizione ordinaria, il giudice di merito, quando declina la competenza con l’ordinanza di cui all’art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell’art. 91, comma 1, c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.

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Cass. civ. n. 4187/2017

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato.

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Cass. civ. n. 2386/2017

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.

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Cass. civ. n. 1666/2017

Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione.

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Cass. civ. n. 9556/2014

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione.

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Cass. civ. n. 1633/2014

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali.

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