Art. 91 – Codice di procedura civile – Condanna alle spese

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152]. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziariocon nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 37200/2025

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato con la sentenza che accerta il fatto illecito del proposto commesso in suo danno è ammissibile allo stato passivo solo se è stato liquidato in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione, atteso che la decisione con cui il giudice, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., provvede sulle spese, costituisce il momento genetico di tale credito.

Cass. civ. n. 26141/2025

Nel giudizio di cassazione, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

Cass. civ. n. 25839/2025

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (In applicazione del principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che eccepire l'inammissibilità dell'appello possa integrare gli estremi di una "domanda contrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra le parti).

Cass. civ. n. 25664/2025

In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, il compimento di singoli atti istruttori - e, segnatamente, la produzione di documenti - in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione la quale, con riguardo al giudizio di appello, può dar luogo al riconoscimento della relativa voce tariffaria unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione o in altra udienza fissata allo scopo, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. o, comunque, altra attività istruttoria e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza sia stata direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di alcuna ulteriore attività, e ciò anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.

Cass. civ. n. 25636/2025

Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.

Cass. civ. n. 25611/2025

In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo.

Cass. civ. n. 25382/2025

In tema di liquidazione delle spese processuali, alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato.

Cass. civ. n. 20755/2025

In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 20477/2025

In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.

Cass. civ. n. 19641/2025

Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata.

Cass. civ. n. 18773/2025

In tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale, i diritti di procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute.

Cass. civ. n. 23825/2023

L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.

Cass. civ. n. 21365/2023

In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.

Cass. civ. n. 20266/2023

In caso di transazione del giudizio, non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 cit. è proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.

Cass. civ. n. 19137/2023

Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..

Cass. civ. n. 18829/2023

In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio compete, ai sensi degli artt. 1483, comma 2, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa.

Cass. civ. n. 17134/2023

In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.

Cass. civ. n. 16404/2023

In tema di spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che

Cass. civ. n. 11125/2023

I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e

Cass. civ. n. 10364/2023

In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito).

Cass. civ. n. 9815/2023

In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.

Cass. civ. n. 9609/2023

al pagamento delle spese processuali, fosse necessaria la prova del "consilium fraudis" del debitore, non riscontrato nel caso di specie).

Cass. civ. n. 9448/2023

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. Ne consegue che ove una parte sia stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il giudice del rinvio, ove ritenga l'iniziale pretesa manifestamente infondata può disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l'esito favorevole di quest'ultimo per il richiedente.

Cass. civ. n. 8688/2023

complessivo, con riferimento a tutti gli eredi - Necessità - Eventuale maggiorazione compenso - Ammissibilità.

Cass. civ. n. 8571/2023

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio.

Cass. civ. n. 7591/2023

In tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione. Ne consegue che, in tale ambito non sono ricomprese le proposte transattive che, a differenza di quella conciliativa giudiziale, possono riguardare anche rapporti ulteriori da quello dedotto in causa intercorrenti tra le stesse parti difettando, pertanto, in tali casi il confronto richiesto dall'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., con la domanda giudiziale e con l'esito del giudizio.

Cass. civ. n. 6346/2023

Agli avvocati dell'I.N.P.S. non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.

Cass. civ. n. 5813/2023

In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.

Cass. civ. n. 5289/2023

In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.

Cass. civ. n. 2787/2023

Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione.

Cass. civ. n. 13498/2018

Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.

Cass. civ. n. 13767/2018

In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico introdotto con la novella dell'art. 92 c.p.c. recata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, l'espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la radicale incoerenza tra la giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base della compensazione, nella specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del contendere, e le ragioni del di rigetto della domanda, derivante da accertato difetto di allegazione e prova costituiscono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Cass. civ. n. 11601/2018

In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.

Cass. civ. n. 13693/2018

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

Cass. civ. n. 19613/2017

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Cass. civ. n. 17393/2017

Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.

Cass. civ. n. 18905/2017

In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci.

Cass. civ. n. 30286/2017

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

Cass. civ. n. 22991/2017

In tema di liquidazione delle spese processuali, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942.

Cass. civ. n. 7010/2017

Nel processo a cognizione ordinaria, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91, comma 1, c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.

Cass. civ. n. 4187/2017

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato.

Cass. civ. n. 2386/2017

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.

Cass. civ. n. 1666/2017

Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione.

Cass. civ. n. 30658/2017

In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell'art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso.

Cass. civ. n. 27758/2017

In materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme ad essa spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitarne la restituzione dalle altre parti.

Cass. civ. n. 29145/2017

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, fissato dall'art. 91, comma 4, c.p.c., vale solo per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, ma non per l'appello e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o a motivi vincolati.

Cass. civ. n. 16990/2017

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità per tardività della domanda avente ad oggetto le spese stragiudiziali, formulata, per la prima volta, nella memoria ex art. 180 del r.d. n. 1775 del 1933, in quanto introduttiva di nuovi temi d'indagine nel giudizio dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche).

Cass. civ. n. 9556/2014

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione.

Cass. civ. n. 1633/2014

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali.

Cass. civ. n. 12089/1990

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma da questi dovuta a titolo di Iva e di contributo Cassa previdenza avvocati e procuratori al proprio difensore e la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire siffatto rimborso, anche se non faccia menzione della relativa somma, trattandosi di onere accessorio che consegue, in via generale, al pagamento degli onorari ed anche nel caso in cui manchi una espressa domanda.

Cass. civ. n. 198/1986

Con riguardo alla sentenza che abbia liquidato le spese del processo, in favore di più parti vittoriose, in termini globali e cumulativi, deve escludersi che queste ultime possano proporre istanza di correzione, a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c., per conseguire un riconoscimento separato di dette spese, sotto il profilo del carattere autonomo e distinto delle rispettive posizioni processuali, implicando ciò la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale.

Cass. civ. n. 2504/1986

La violazione delle norme relative all'onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso, mentre, all'infuori di questa ipotesi, la compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, e tali poteri comprendono la facoltà, in sede di appello, di operare la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado, ovvero di compensare le spese del giudizio di gravame e di condannare il soccombente al pagamento delle spese di primo grado.

Cass. civ. n. 4838/1985

La rinuncia al pagamento delle spese processuali effettuata dal difensore non ha efficacia di atto dispositivo riferibile alla parte in mancanza di una procura speciale ad hoc, salvo che – ove la dichiarazione di rinuncia sia contenuta nell'atto di impugnazione ed il mandato al difensore sia stato conferito in calce all'atto – possa ritenersi che il titolare del diritto abbia voluto autorizzare quella rinuncia.

Cass. civ. n. 59/1985

In tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell'art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi ingiusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice (nella specie, di rinvio, dopo la sentenza di annullamento della cassazione) abbia disposto la restituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giudizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso.

Cass. civ. n. 4489/1984

La condanna al pagamento delle spese processuali, che consegue alla soccombenza e prescinde da una specifica richiesta della parte vittoriosa, trova ostacolo nella dichiarazione di rinuncia, purché essa provenga dalla parte medesima o dal difensore munito di mandato speciale, e non anche, pertanto, dal difensore munito della sola procura alla lite, salvo che si dichiari antistatario.

Cass. civ. n. 3363/1983

Anche nel procedimento camerale per la revisione dell'assegno di divorzio, a norma dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (sostituito dall'art. 2 della L. 1 agosto 1978, n. 436), nel quale vi sia stata rituale instaurazione fra le parti del contraddittorio, il giudice deve provvedere al regolamento delle spese processuali, secondo i principi ordinari di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Cass. civ. n. 4921/1983

La statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa nel giudizio di merito determina l'insorgere di un diritto di credito in favore di quest'ultima con la conseguenza che, impugnata per cassazione la relativa sentenza su tale capo, il procuratore di detta parte, ove non sia munito di procura speciale ad hoc, ma semplicemente dei poteri di rappresentanza nel giudizio di legittimità, non è abilitato a rinunciare al menzionato credito ed a determinare la susseguente cessazione della materia del contendere.

Cass. civ. n. 7261/1983

Le spese processuali attinenti ad anticipazioni ed attività difensive successive e conseguenziali alla sentenza di primo grado (come quelle per esame avviso deposito sentenza, esame detta sentenza, registrazione sentenza, ecc.) sono relative al giudizio di appello e, quindi, devono essere liquidate dal giudice di secondo grado che ponga a carico della parte soccombente le spese di tale giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Cass. civ. n. 7532/1983

La condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria.

Cass. civ. n. 7057/1982

Colui che sia intervenuto in un procedimento fra altre parti, non rimettendosi ai provvedimenti del giudice, ma facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura, sul titolo o sulla legittimità dell'intervento.

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