Cass. pen. n. 49959 del 14 novembre 2023
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Difetto di motivazione del decreto di autorizzazione o di proroga delle captazioni - Inutilizzabilità dedotta per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Mancata trasmissione dei decreti dal tribunale del riesame - Onere di allegazione del ricorrente - Sussistenza.
In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606