Cass. pen. n. 49964 del 14 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Procedimento cartolare in appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Conclusioni scritte del Procuratore Generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza - Specifico e concreto pregiudizio - Allegazione - Necessità - Fattispecie.


Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 33455 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE