Cass. civ. n. 134 del 7 gennaio 1984

Testo massima n. 1


Si ha opposizione all'esecuzione unicamente ove s'impugni l'azione esecutiva per una questione di merito, ove si deduca cioè la ingiustizia dell'esecuzione perché senza titolo o contro il titolo esecutivo; si ha invece l'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617 c.p.c., in ogni altro caso in cui si denunzino irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, le quali, oltreché concernere la nullità della notificazione del titolo esecutivo, possono riguardare anche l'invalidità del pignoramento immobiliare perché privo della sottoscrizione prescritta dall'art. 170 disp. att. c.p.c.

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