Cass. civ. n. 2001 del 27 marzo 1984

Testo massima n. 1


Il termine di sessanta giorni (elevato ad ottanta per le notifiche da effettuarsi all'estero), che, nel procedimento per le controversie individuali di lavoro deve intercorrere ai sensi del terzo e dell'ultimo comma dell'art. 415 c.p.c., tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione, è un termine massimo e non minimo, qual è invece quello di trenta giorni (quaranta nel caso di notifiche da effettuarsi all'estero), che, ai sensi del quinto e dell'ultimo comma dello stesso articolo, deve intercorrere tra la notifica del ricorso e del decreto e l'udienza predetta e che è volto ad assicurare al convenuto un adeguato spatium deliberandi.

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