Cass. civ. n. 2888 del 11 maggio 1984

Testo massima n. 1


È soggetta al rito del lavoro la controversia relativa ai compensi spettanti all'avvocato che abbia, senza limiti di tempo e sulla base di un compenso unitario per ciascuna pratica, prestato la propria attività professionale, in veste di fiduciario del committente e secondo le direttive di massima di quest'ultimo, ricorrendo in tal caso, oltre il carattere essenzialmente personale dell'attività prestata, proprio dell'opera del professionista forense, anche gli estremi della continuità e del coordinamento e, quindi, tutti i requisiti della cosiddetta «parasubordinazione» di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi