Cass. civ. n. 4489 del 28 luglio 1984
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La condanna al pagamento delle spese processuali, che consegue alla soccombenza e prescinde da una specifica richiesta della parte vittoriosa, trova ostacolo nella dichiarazione di rinuncia, purché essa provenga dalla parte medesima o dal difensore munito di mandato speciale, e non anche, pertanto, dal difensore munito della sola procura alla lite, salvo che si dichiari antistatario.
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