Cass. civ. n. 480 del 19 gennaio 1984
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, l'udienza eventualmente disposta dal pretore, dopo la discussione della causa, «per la lettura della sentenza» costituisce una ulteriore udienza di discussione, la quale, benché irregolarmente fissata, non vulnera il principio fondamentale ex art. 429 c.p.c. per cui la lettura del dispositivo deve avvenire, a pena di nullità, subito dopo la chiusura della discussione, poiché le parti ben possono proseguire la discussione in tale ulteriore udienza, con l'aggiunta di nuove conclusioni o con la modifica di quelle già rassegnate o anche solo con il puro e semplice richiamo delle conclusioni precedenti (ravvisabile implicitamente nella mancanza di aggiunte o modifiche).
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