Cass. civ. n. 5555 del 30 ottobre 1984
Testo massima n. 1
Anche nel rito del lavoro, al pari di quanto previsto per il procedimento civile ordinario davanti al tribunale, la costituzione del convenuto presuppone l'avvenuto deposito in cancelleria di uno scritto difensivo (comparsa di risposta, nel rito ordinario o memoria difensiva, in quello speciale), quale atto iniziale dell'esercizio del diritto di contraddire, con la conseguenza che il difetto di tale atto non è utilmente riparabile con il solo fatto della comparizione all'udienza, ma comporta che l'attività processuale dal convenuto stesso eventualmente spiegata, nel permanere di tale difetto, sia del tutto abnorme ed irrituale nonché inidonea ad impedire la contumacia.
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