Cass. civ. n. 1077 del 9 febbraio 1985
Testo massima n. 1
Nel nuovo rito del lavoro, la disciplina stabilita dagli artt. 414 n. 5 e 415, primo comma, c.p.c., per la quale l'attore è tenuto ad indicare nel ricorso i documenti che intende produrre e a depositarli in cancelleria insieme con l'atto introduttivo predetto, non preclude al ricorrente la successiva produzione di ulteriori documenti, ove questa si renda necessaria a seguito della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e delle nuove questioni introdotte dalla medesima. In ogni caso, la tardività dell'esibizione o del deposito dei documenti ad opera dell'attore o del convenuto, essendo i relativi termini stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti, può essere eccepita nell'udienza di discussione, ma non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi