Cass. civ. n. 1583 del 22 febbraio 1985
Testo massima n. 1
Nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, causa inerente ad un rapporto agrario), qualora il mancato esaurimento in primo grado della prova testimoniale, con la escussione di tutti i testi ammessi, sia ascrivibile ad inerzia della parte istante, deve escludersi che la parte medesima possa successivamente dolersi dell'incompletezza di detta prova, ovvero chiedere in secondo grado la sua integrazione. Tenuto conto, oltre che dei principi generali in materia di rinunciabilità, anche implicita, delle richieste istruttorie, e di infrazionabilità della prova testimoniale, delle peculiarità del suddetto rito, nel quale è onere dell'interessato di citare i testimoni da escutere sui capitoli ammessi indipendentemente dalla fissazione di apposita udienza (salvi restando il potere discrezionale del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione delle prove che ritenga indispensabili).
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