Art. 420 – Codice di procedura civile – Udienza di discussione della causa

Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima concedendo alle parti ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18663/2025

Nel rito del lavoro, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve.

Cass. civ. n. 8898/2024

La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.

Cass. civ. n. 4717/2014

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame, senza che possa attribuirsi significato di rinuncia o di acquiescenza al fatto di non avere ripetuto l'istanza di ammissione nelle conclusioni di primo grado, in quanto non essendo previste, in detto rito, udienze di mero rinvio o di precisazione delle conclusioni, ogni udienza è destinata alla decisione e, pertanto, qualora le parti abbiano tempestivamente articolati mezzi di prova nei rispettivi atti introduttivi, il giudice non può desumere l'abbandono delle istanze istruttorie dalla mancanza di un'ulteriore richiesta di ammissione nelle udienze successive alla prima.

Cass. civ. n. 1498/1987

Nel nuovo rito del lavoro, la disposizione dell'undicesimo comma dell'art. 420 c.p.c. – secondo cui «a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio» – si riferisce soltanto alle notificazioni e comunicazioni necessarie per la instaurazione del contraddittorio nelle ipotesi (contemplate dai commi ottavo e nono dello stesso articolo) di chiamata in causa a norma degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107 c.p.c. e, pertanto, non è applicabile in ordine alla citazione dei testimoni, la quale è disciplinata dalla regola generale dell'art. 250 c.p.c., secondo cui l'intimazione di comparire è rivolta ai testi dall'ufficiale giudiziario su richiesta della parte interessata, con la conseguenza, in caso di ingiustificata inerzia della medesima, della sua decadenza dalla prova ai sensi dell'art. 104 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

Cass. civ. n. 828/1987

Nel nuovo rito del lavoro, la chiamata in causa di un terzo, effettuata – anche fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario – dal convenuto, comporta, a norma del nono comma dell'art. 420 c.p.c., l'obbligo del giudice (cui, a differenza di quanto previsto dall'art. 269, secondo comma, c.p.c., non è concessa alcuna discrezionalità) di fissare una nuova udienza di discussione e di disporre la notifica al terzo (nel termine di cinque giorni) di tale provvedimento di fissazione nonché del ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione (contenente detta chiamata) del convenuto. All'omissione di tali adempimenti, rilevata in sede di legittimità, consegue la cassazione sia della sentenza di appello che di quella del giudice di primo grado, al quale la causa dev'essere rinviata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c. (Nella specie, l'Inps, convenuto dal lavoratore per il pagamento di assegni familiari, aveva proposto istanza di chiamata in causa della ditta datrice di lavoro, quale unica obbligata al pagamento stante il già effettuato «conguaglio»).

Cass. civ. n. 2134/1986

Nella controversia avente ad oggetto la legittimità, o meno, del licenziamento del lavoratore dipendente, non costituisce alcuna illegittima immutazione del titolo del recesso la deduzione — svolta nel giudizio — che la circostanza di fatto dell'assenza del lavoratore oltre il termine di comporto per malattia, anche in ipotesi di plurime assenze discontinue e frazionate per diverse infermità, debba essere considerata come ipotesi di recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2110 c.c., anziché come ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Cass. civ. n. 2307/1986

Nel rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti – diretto (oltre che a rendere possibile il tentativo di conciliazione) al chiarimento della posizione delle parti stesse e all'acquisizione di elementi di convincimento (che però non costituiscono prova) – non è coercibile né è sanzionabile in danno della parte che vi si sottragga. Consegue che la mancata comparizione della parte non può costituire motivo di nullità processuale, non solo quando essa sia dovuta a determinazione spontanea della parte stessa, ma anche quando sia stato lo stesso giudice ad omettere di disporne l'interrogatorio, pur avendo fissato apposita udienza per l'espletamento (anche) di tale attività istruttoria.

Cass. civ. n. 2858/1986

Nelle cause di lavoro, il verbale di conciliazione giudiziale, ai sensi ed agli effetti dell'art. 420 c.p.c., non può essere validamente sottoscritto da rappresentanti sindacali delle parti, in difetto di procura speciale.

Cass. civ. n. 320/1986

Ove il lavoratore ricorrente rivendichi in giudizio determinati emolumenti retributivi dal preteso datore di lavoro sostenendo la sussistenza (negata da quest'ultimo) di un rapporto di lavoro subordinato in concreto svoltosi tra le parti benché dissimulato da un contratto di appalto con l'interposizione fittizia di un altro soggetto, non ricorre nei confronti di quest'ultimo un'ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che l'accertamento della simulazione, non essendo destinato a formare cosa giudicata, costituisce soltanto un accertamento incidentale e pertanto non è necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto fittiziamente interposto. (Nella specie il lavoratore assumeva di aver lavorato come portiere alle dipendenze di un condominio, che invece eccepiva di aver appaltato il servizio alla moglie del primo; la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto necessario — per l'accertamento della simulazione dell'appalto — l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del lavoratore).

Cass. civ. n. 375/1986

In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (legge n. 1369 del 1960), ove il lavoratore convenga in giudizio l'appaltante sostenendo che il rapporto di lavoro, formalmente instaurato con l'appaltatore, sia da ritenere sussistente – in virtù dell'art. 1 della legge citata – direttamente con l'appaltatore medesimo, non c'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'appaltatore, presunto fornitore di mere prestazioni di lavoro, atteso che il giudice adito può conoscere incidenter tantum del rapporto tra quest'ultimo ed il lavoratore.

Cass. civ. n. 3996/1986

L'autorizzazione del giudice alla modifica delle domande, prevista dal primo comma dell'art. 420 c.p.c., può essere data anche implicitamente, in corrispondenza alla mancata opposizione della controparte, con il consenso alla formulazione nelle conclusioni della domanda come modificata, il suo concreto esame e la statuizione su di essa.

Cass. civ. n. 55/1986

Nel rito del lavoro, in cui sono vietate le udienze di mero rinvio (art. 420, ultimo comma, c.p.c.) con la conseguente inapplicabilità degli artt. 181 e 309 c.p.c., l'eventuale fissazione di una nuova udienza di discussione a seguito dell'assenza di tutte le parti contendenti, determina una mera irregolarità processuale, ma non la nullità dei successivi atti processuali posti in essere senza violazione della garanzia del contraddittorio e del correlato principio dell'art. 101 c.p.c.

Cass. civ. n. 98/1986

Ove il processo sia rimasto di fatto sospeso, a seguito della mancata nuova fissazione di un'udienza non tenutasi o della quale manchi comunque il relativo verbale, la parte che faccia istanza per la fissazione di una nuova udienza, deve – anche nel rito del lavoro – provvedere alla notificazione alla controparte del provvedimento del giudice istruttore di fissazione dell'udienza, non essendo sufficiente la comunicazione alle parti con biglietto di cancelleria.

Cass. civ. n. 1008/1985

Il divieto di scindere il giudizio sull'an da quello sul quantum, qualora la domanda non abbia avuto fin dall'origine ad oggetto la sola condanna generica, non opera ove il convenuto non si sia in primo grado opposto alla richiesta attrice di limitare la pronuncia all'an debeatur, in quanto tale mancata opposizione configura una adesione implicita alla modificazione della domanda e preclude di dedurne l'irritualità nelle successive fasi del processo. Tale principio è applicabile anche nel nuovo rito del lavoro, atteso che le esigenze caratterizzanti tale rito – le quali non escludono la ammissibilità di sentenze non definitive su questioni sia processuali che di merito – non sono incompatibili, in via di massima, con la norma del rito ordinario che consente separati giudizi sull'an e sul quantum.

Cass. civ. n. 1099/1985

Il tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 420 (nuovo testo) c.p.c., pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità ed è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete il dovere funzionale di valutare, in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista o meno una possibilità, anche remota, di esito favorevole. La sua omissione, pertanto, non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 1183/1985

L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione – quale strumento negoziale di prevenzione di una lite – è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile. Pertanto, ove il lavoratore in sede di conciliazione giudiziale abbia manifestato il proprio consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'efficacia transattiva dell'accordo raggiunto non può che essere riferita, in mancanza di specifiche limitazioni, a tutti i diritti scaturenti dal rapporto che risultino obiettivamente determinabili (quale, nel caso di specie, la rivendicazione di una qualifica superiore).

Cass. civ. n. 1583/1985

Nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, causa inerente ad un rapporto agrario), qualora il mancato esaurimento in primo grado della prova testimoniale, con la escussione di tutti i testi ammessi, sia ascrivibile ad inerzia della parte istante, deve escludersi che la parte medesima possa successivamente dolersi dell'incompletezza di detta prova, ovvero chiedere in secondo grado la sua integrazione. Tenuto conto, oltre che dei principi generali in materia di rinunciabilità, anche implicita, delle richieste istruttorie, e di infrazionabilità della prova testimoniale, delle peculiarità del suddetto rito, nel quale è onere dell'interessato di citare i testimoni da escutere sui capitoli ammessi indipendentemente dalla fissazione di apposita udienza (salvi restando il potere discrezionale del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione delle prove che ritenga indispensabili).

Cass. civ. n. 2567/1985

L'interpretazione della conciliazione giudiziale è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito il cui convincimento è sindacabile soltanto sotto il profilo della insufficienza o della contraddittorietà della motivazione. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito che, esaminando una conciliazione giudiziale intervenuta tra un lavoratore – il quale aveva rinunciato alla impugnativa del licenziamento, oggetto del giudizio in corso – ed il datore di lavoro – il quale aveva attribuito al primo una determinata somma a titolo di integrazione dell'indennità di anzianità – aveva escluso che il lavoratore avesse anche rinunciato a far valere ulteriori pretese in ordine all'esatta liquidazione dell'indennità d'anzianità).

Cass. civ. n. 4301/1985

Ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.c., la mancata comparizione personale della parte (senza giustificato motivo) nell'udienza in cui deve aver luogo l'interrogatorio libero ad opera del giudice del lavoro costituisce comportamento valutabile dallo stesso giudice ai fini della decisione. Analogamente, in sostanza, a quanto previsto, nel rito ordinario, dall'art. 232 c.p.c. per l'ipotesi di mancata comparizione della parte alla udienza fissata per l'interrogatorio formale.

Cass. civ. n. 4870/1985

Nel rito del lavoro, se da una parte, al fine di accelerare e concentrare il processo, il thema decidendum deve risultare fissato già alla stregua dell'atto introduttivo del giudizio e della prima difesa del convenuto costituito, di tal che non è consentito proporre nel corso del giudizio domande nuove o sollevare eccezioni non proposte al momento della costituzione del convenuto, d'altra parte però quest'ultimo può formulare in qualsiasi momento del processo deduzioni difensive dirette a contestare l'esistenza o la portata dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore ricorrente, come anche è possibile che il giudice, all'udienza di discussione, autorizzi per gravi motivi (art. 420 c.p.c.) l'ampliamento della materia del contendere.

Cass. civ. n. 5546/1985

A differenza delle preclusioni stabilite dagli artt. 183 e 184 c.p.c., le quali sono poste soltanto a tutela dell'interesse privato delle parti, onde la tardività di una domanda nuova, proposta nel corso del giudizio di primo grado, è sanata dalla mancata opposizione o dall'accettazione, anche implicita, del contraddittorio ad opera della controparte, il divieto di mutamento del tema del dibattito, sancito, per le controversie di lavoro, dal primo comma dell'art. 420 c.p.c., non viene meno per il fatto della mancata opposizione della controparte alla tardiva formulazione della domanda nuova, essendo attribuito solo al giudice di autorizzare le parti a «modificare» le domande «se ricorrono gravi motivi».

Cass. civ. n. 1279/1984

Anche nel rito processuale del lavoro sono ammissibili sentenze non definitive per risolvere questioni pregiudiziali di merito, atteso che la decisione parziale, oltre a non pregiudicare i diritti delle parti e a non comportare alcuna nullità, non è necessariamente in contrasto con le caratteristiche di rapidità e snellezza proprie del processo del lavoro e trova fondamento nel quarto comma dell'art. 420 c.p.c., in cui la previsione di emissione di sentenze non definitive in ipotesi di «altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio» non può essere intesa in senso limitato alle questioni processuali. Né la sentenza non definitiva sull'an (condanna generica) può ritenersi esclusa dal disposto dell'art. 423 dello stesso codice, giacché il primo comma di tale norma riguarda le somme non contestate e non l'accertamento del diritto, mentre il secondo comma pone una deroga al secondo comma dell'art. 278 c.p.c., consentendo la concessione di una provvisionale, oltre che con la sentenza non definitiva, anche prima o dopo la pronuncia di questa.

Cass. civ. n. 1731/1984

Nel rito del lavoro, la fissazione di nuova udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza, secondo la previsione dell'art. 429, secondo comma c.p.c., non determina ancora l'apertura della fase di deliberazione della decisione, e, pertanto, non osta all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

Cass. civ. n. 2308/1984

Nel nuovo rito del lavoro, la proposizione, all'udienza di discussione, di richieste preliminari o istanze istruttorie ad opera delle parti non comporta per il giudice l'obbligo di emettere uno specifico provvedimento istruttorio e non esonera le parti medesime dal dovere di formulare le conclusioni definitive e di svolgere le relative difese.

Cass. civ. n. 5123/1984

Nel rito del lavoro, al convenuto, che, ritualmente evocato in giudizio, sia rimasto contumace, non deve essere notificato o comunicato il provvedimento che rinvii ad altra data l'udienza di discussione, tenuto conto che anche in tale rito, in difetto di contraria precisione, trovano applicazione le normali regole del procedimento contumaciale, le quali non contemplano i suddetti adempimenti per il caso di rinvio all'udienza. Né, in particolare, la notificazione del rinvio può ritenersi imposta dall'espletamento in detta nuova udienza del libero interrogatorio delle parti, trattandosi di atto direttamente prescritto dalla legge e non equiparabile all'interrogatorio formale, per il quale soltanto l'art. 292 c.p.c. impone la notificazione al contumace dell'ordinanza ammissiva.

Cass. civ. n. 552/1984

Nelle controversie soggette al rito del lavoro – e, quindi, anche in quelle in materia di locazione di immobili ai sensi dell'art. 46 della legge n. 392 del 1978 – la questione di competenza del giudice adito deve trovare, a norma dell'art. 420 c.p.c. definizione senza alcuna dilazione con la conseguenza che il provvedimento con il quale il giudice, invece di pronunciare sulla questione di competenza sollevata dispone per il mero prosieguo del giudizio, comporta l'implicito riconoscimento della propria competenza a decidere e, di conseguenza, è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 721/1984

Nel nuovo rito del lavoro, la mancata comparizione della parte all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. non costituisce prova a carico della stessa, ma solo un comportamento discrezionalmente valutabile dal giudice del merito, come indizio ai fini della decisione, in concorso con altri argomenti di prova.

Cass. civ. n. 8/1984

Nel rito del lavoro è ammissibile la pronuncia di sentenze non definitive anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 420 comma quarto c.p.c. senza che, analogamente a quanto si verifica nel rito ordinario, sia prescritto che i giudici componenti il collegio che ha provveduto alla relativa deliberazione debbono essere i medesimi che pronunziano ulteriori sentenze nella stessa causa in momenti successivi o che ne abbiano già anteriormente pronunciato, dovendo, nell'un rito come nell'altro, la composizione del collegio obbedire esclusivamente, per la sua regolarità, alla condizione che ad esso partecipino soltanto i giudici che hanno assistito alla relativa discussione.

Cass. civ. n. 847/1984

Nel rito del lavoro è ammissibile la pronuncia di sentenze non definitive anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'art. 420 comma quarto c.p.c. senza che, analogamente a quanto si verifica nel rito ordinario, sia prescritto che i giudici componenti il collegio che ha provveduto alla relativa deliberazione debbono essere i medesimi che pronunziano ulteriori sentenze nella stessa causa in momenti successivi o che ne abbiano già anteriormente pronunciato, dovendo, nell'un rito come nell'altro, la composizione del collegio obbedire esclusivamente, per la sua regolarità, alla condizione che ad esso partecipino soltanto i giudici che hanno assistito alla relativa discussione.

Cass. civ. n. 2096/1983

La procura a rispondere all'interrogatorio, di cui all'art. 420, secondo comma c.p.c., può essere rilasciata dalle parti anche al proprio difensore, ma non può ritenersi compresa nella procura alle liti, ancorché estesa al potere di transigere o conciliare.

Cass. civ. n. 2795/1983

Nel nuovo rito del lavoro, la disposizione del quarto comma dell'art. 420 c.p.c. (secondo cui, se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo) ha lo stesso significato della norma di carattere generale di cui al comma terzo (in relazione al comma secondo) dell'art. 187 dello stesso codice, che facoltizza il giudice istruttore a disporre la decisione separata, oppure unitamente al merito, di dette questioni. La scelta tra l'una e l'altra soluzione resta, perciò, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del lavoro, senza che questi sia obbligato a risolvere immediatamente le questioni pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio.

Cass. civ. n. 3664/1983

Nel nuovo rito del lavoro, il giudice di appello, investito della questione concernente l'ammissibilità o meno della modifica, all'udienza di discussione del giudizio di primo grado, della domanda dal ricorrente proposta con l'atto introduttivo, non può, ove sia mancata un'autorizzazione espressa del primo giudice, ritenere l'intervenuta autorizzazione tacita di tale modifica basandosi sulla semplice considerazione del silenzio dalla controparte serbato in quella udienza, ma deve rigorosamente accertare la sussistenza dei gravi motivi atti a giustificare, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420 c.p.c., la detta modifica e la conseguente autorizzazione implicita della stessa ad opera del giudice di prima istanza.

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