Cass. civ. n. 1920 del 9 marzo 1985
Testo massima n. 1
È soggetta al rito del lavoro la controversia avente ad oggetto la corresponsione di compensi dovuti all'avvocato che – pur senza patto di esclusiva e pur autorizzato ad avvalersi dell'opera (marginale) di altri professionisti – abbia prestato la propria attività professionale in favore altrui, con i requisiti della continuità e del coordinamento, il quale ultimo si realizza allorché vi sia un collegamento funzionale di detta attività e di quella del destinatario della prestazione professionale, nel senso che l'una concorra alla realizzazione dei fini dell'altra in un sistema di distribuzione di funzioni attuato da quest'ultimo e di cui possono essere elementi rivelatori le direttive eventualmente impartite dal cosiddetto datore di lavoro all'avvocato circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ovvero la circostanza che il professionista assicuri la propria disponibilità in maniera vincolante ed a discapito della propria autonomia con conseguente necessità di limitare la propria clientela.
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