Cass. civ. n. 501 del 08 gennaio 2024

Testo massima n. 1


L'intervenuta estinzione per definizione agevolata del giudizio inerente alla pretesa impositiva non determina la cessazione della materia del contendere nel (o l'estinzione del) giudizio relativo all'ipoteca ex art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997 iscritta per la medesima pretesa, perché, non essendo il credito originario dichiarato illegittimo o infondato (neppure in minima parte), permane l'interesse alla decisione sull'impugnazione della misura e sui presupposti che ne legittimavano l'adozione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12017 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22
Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST.
Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

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