Cass. pen. n. 50102 del 05 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Tabulati telefonici - Disciplina transitoria introdotta dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178 del 2021 - "Altri elementi di prova" necessari ai fini del giudizio di colpevolezza - Individuazione - Fattispecie - Geolocalizzazione.


In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 8968 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1 com. 1
Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

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