Cass. civ. n. 3310 del 3 giugno 1985

Testo massima n. 1


Nel nuovo rito del lavoro, il deposito di memorie difensive eseguito in violazione del disposto del secondo comma dell'art. 429 c.p.c. — richiamato, per il giudizio d'appello, dall'ultimo comma dell'art. 437 dello stesso codice — non è causa di nullità, in mancanza della previsione di tale sanzione da parte della legge (art. 156, secondo comma, c.p.c.), fermo, comunque, il dovere del giudice di non tener conto degli scritti difensivi non autorizzati.

Testo massima n. 2


Nel nuovo rito del lavoro, il deposito di memorie difensive eseguito in violazione del disposto del secondo comma dell'art. 429 c.p.c. – richiamato, per il giudizio d'appello, dall'ultimo comma dell'art. 437 dello stesso codice – non è causa di nullità, in mancanza della previsione di tale sanzione da parte della legge (art. 156, secondo comma, c.p.c.), fermo, comunque, il dovere del giudice di non tener conto degli scritti difensivi non autorizzati.

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