Art. 437 – Codice di procedura civile – Udienza di discussione

Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Quando non provvede ai sensi dell'articolo 436 bis, il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunziata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Nel processo civile, il rispetto delle regole procedurali può essere decisivo quanto il merito della causa.
  • I termini processuali sono spesso perentori: un'azione tardiva può rendere inutilizzabile anche una pretesa fondata.
  • La gestione della procedura — atti, prove, impugnazioni — incide direttamente sulle possibilità di successo.
  • Un errore processuale può essere decisivo: anche una domanda fondata può essere respinta per vizi di forma o di procedura.
  • L'onere della prova non è una formalità: chi non dimostra i fatti su cui basa la propria domanda rischia di perdere la causa.
  • La scelta del rito e degli strumenti processuali incide sui tempi e sull’efficacia della tutela: un’impostazione errata può compromettere l’intero giudizio.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 21140/2025

Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.

Cass. civ. n. 23157/2024

Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.

Cass. civ. n. 22907/2024

Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.

Cass. civ. n. 20423/2024

La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione - non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello, limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio.

Cass. civ. n. 19829/2024

Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.

Cass. civ. n. 18253/2024

L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.

Cass. civ. n. 17587/2024

Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, affermando l'irrilevanza del fatto che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta).

Cass. civ. n. 16833/2024

In tema di mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto, il diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali ex art. 2, comma 5, l. n. 297 del 1982, presuppone come fatto costitutivo l'insolvenza di quest'ultimo ed il necessario ed infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nei suoi confronti, sicché l'allegazione da parte dell'ente previdenziale del mancato previo esperimento di tale esecuzione non è da qualificare come eccezione in senso proprio, bensì come mera difesa, con conseguente inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437 c.p.c.

Cass. civ. n. 16358/2024

Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).

Cass. civ. n. 15993/2024

Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).

Cass. civ. n. 4867/2024

La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).

Cass. civ. n. 3145/2024

Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.

Cass. civ. n. 32815/2023

Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.

Cass. civ. n. 32358/2023

In caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza.

Cass. civ. n. 401/2023

Anche nell'ambito del reclamo di cui al rito cd. Fornero, prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della l. n. 92 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Cass. civ. n. 17368/2018

Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato.

Cass. civ. n. 11994/2018

Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza di appello, ha ritenuto ammissibile la produzione dell'originale integrale della sentenza impugnata da parte del lavoratore appellato, dopo che che lo stesso aveva prodotto solo una copia parziale e ciò al fine della verifica dell'ammissibilità dell'appello).

Cass. civ. n. 6264/2014

L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito.

Cass. civ. n. 4854/2014

Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario.

Cass. civ. n. 3557/1993

Costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., quella proposta dall'assicurato il quale dopo aver preteso in giudizio il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità da epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 222 del 1984 chieda per la prima volta con l'atto di appello l'attribuzione, per il periodo successivo, della pensione di inabilità prevista dall'art. 2 della legge citata, che postula, in relazione alla inabilità totale dell'avente diritto, una situazione di fatto diversa dalla invalidità.

Cass. civ. n. 3657/1993

Nel giudizio promosso per il ripristino della pensione di invalidità revocata dall'Inps non costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., quella proposta dall'assicurato in via subordinata per ottenere il riconoscimento, per il periodo successivo al provvedimento di revoca e all'entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, della pensione ordinaria di inabilità prevista dall'art. 2 della stessa legge.

Cass. civ. n. 3738/1993

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 35 della L. n. 689 del 1981, quale si faccia valere la nullità del provvedimento emesso dall'ente previdenziale, derivante dall'omessa contestazione o notificazione della violazione attinente al mancato versamento dei contributi o premi assicurativi, la deduzione dell'Istituto opposto in ordine all'avvenuta notificazione della violazione stessa non costituisce un'eccezione in senso proprio, preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., ma una mera difesa inerente ai fatti su cui si fonda la domanda.

Cass. civ. n. 4298/1993

Nell'ipotesi di domanda diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto ad una qualifica superiore, ex art. 2103 c.c., e di condanna generica del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, la successiva riduzione in appello di tale domanda originaria, limitata alla richiesta di una mera pronuncia dichiarativa del diritto, non costituisce domanda nuova, preclusa nel rito del lavoro dall'art. 437 secondo comma c.c., non comportando alcuna alterazione e dilatazione del tema dell'indagine.

Cass. civ. n. 4791/1993

Nella disciplina di cui all'art. 6, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con L. 26 febbraio 1982, n. 54 (che riconosce ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e alle gestioni sostitutive, esclusive od esonerative della stessa la facoltà di optare per la continuazione del servizio per raggiungere l'anzianità contributiva massima) i requisiti sostanziali del mancato raggiungimento della massima anzianità contributiva e di non aver chiesto né ottenuto la pensione, sono entrambi previsti per il sorgere del diritto di opzione, ed integrano gli estremi del fatto costitutivo della domanda, la cui esistenza (da provarsi dal lavoratore) può essere oggetto di contestazione senza che le relative istanze processuali assumano carattere di eccezione in senso stretto, soggetta alla preclusione di cui all'art. 437 secondo comma c.p.c.

Cass. civ. n. 9167/1993

Nel rito del lavoro, attesa la particolare rilevanza del dispositivo della sentenza come deliberato e letto in udienza, e del verbale della stessa udienza (che attesta la composizione del collegio sia al momento della discussione che a quello della deliberazione), l'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza di appello dei nominativi dei componenti del collegio non determina la nullità della sentenza, costituendo un errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c.

Cass. civ. n. 4850/1992

L'obbligo del giudice di appello, nel processo del lavoro, di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale, che impronta tale rito, sussiste solo nel caso in cui il materiale probatorio raccolto presenti incertezze, il cui superamento non può essere affidato sic et simpliciter ad una meccanica applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., e non anche quando detto giudice ritenga non già incerti o insufficienti, ma suscettibili di una valutazione diversa da quella operatane dal giudice di primo grado, gli elementi da questo raccolti.

Cass. civ. n. 6809/1992

Nella controversia promossa dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, la deduzione, da parte del lavoratore medesimo, di un numero di giorni di assenza inferiore a quello indicato dal datore di lavoro convenuto configura non una mera difesa ma una vera e propria controeccezione, la quale, ancorché non soggetta a preclusione ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in quanto determinata dall'esigenza di contrastare le eccezioni e difese del convenuto, deve tuttavia essere formulata non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.c., ostando alla sua proponibilità in appello il divieto sancito dall'art. 437, secondo comma, dello stesso codice.

Cass. civ. n. 2054/1991

Nel caso in cui la questione dell'applicabilità di una determinata normativa collettiva abbia costituito il presupposto del thema decidendum del giudizio di primo grado, non integra domanda od eccezione nuova, inammissibile in appello ex art. 437, secondo comma, c.p.c., la deduzione del lavoratore tendente a far valere l'accettazione implicita di detta normativa da parte del datore di lavoro, in quanto tale deduzione rientra, senza dilatarli, nei limiti del dibattito svoltosi in prime cure.

Cass. civ. n. 5042/1991

Nel rito del lavoro l'assunzione delle testimonianze da parte di un membro del collegio, e non dal collegio intero, costituisce atto nullo in modo assoluto, perché compiuto da un magistrato sfornito uti singulus della relativa potestà ed il vizio si propaga alla sentenza che utilizzi la prova nulla.

Cass. civ. n. 1469/1990

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, proposta in primo grado, la pretesa del lavoratore, avanzata per la prima volta in appello, volta a conseguire la quantificazione di tale danno con riferimento alla somma necessaria per la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, si configura come domanda nuova, vietata dal secondo comma dell'art. 437, c.p.c., in quanto fondata su una situazione non dedotta in prime cure ed implicante la sussistenza di presupposti di fatto e di diritto che esulano dal dibattito svoltosi in tale sede.

Cass. civ. n. 1743/1990

Nel rito del lavoro non è consentito in appello il mutamento della causa petendi della domanda originaria, ancorché esso non involga una trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda stessa, essendo in detta fase precluse anche modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino non una mutatio ma solo una emendatio libelli, la quale è permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e nella ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge (art. 420, primo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 1863/1990

La domanda con la quale l'appellante chiede al giudice del gravame di ordinare all'appellato la restituzione delle somme percette in forza della sentenza esecutiva di primo grado non può definirsi nuova (art. 437, secondo comma, c.p.c.), essendo conseguente alla richiesta modifica della decisione e non alterando i termini della controversia, e va proposta con lo stesso ricorso in appello se la corresponsione di dette somme sia avvenuta in epoca anteriore.

Cass. civ. n. 5401/1990

La richiesta, da parte del lavoratore, ed in relazione alla medesima attività lavorativa di fatto svolta, di una qualifica inferiore a quella domandata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma superiore a quella attribuitagli dal datore di lavoro, non modifica i termini sostanziali della controversia, stante l'identità della causa petendi, e pertanto, non configura una domanda nuova preclusa in appello.

Cass. civ. n. 7532/1990

La richiesta, formulata in appello in via subordinata e senza modificazione dell'originaria causa petendi, di spettanze retributive d'importo inferiore a quello domandato in primo grado non costituisce domanda nuova, preclusa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., essendo tale minore petitum attribuibile dal giudice, senza configurabilità di alcun vizio di ultrapetizione, anche in mancanza di un'esplicita domanda del lavoratore.

Cass. civ. n. 9199/1990

Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti (che si sottrae al divieto sancito dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c.) esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt. 414 e 416 c.p.c., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice, restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione d'indispensabilità e soggetti solo al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa. L'operatività della detta decadenza – che dà luogo ad una preclusione rilevabile d'ufficio dal giudice – è esclusa, in base al criterio ricavabile dall'art. 420, quinto comma, c.p.c., con riguardo a documenti sopravvenuti (od anche anteriori la cui produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria predetti), ferma, peraltro, in tali ipotesi, la necessità che la produzione dei documenti sia autorizzata dal giudice ed effettuata prima dell'inizio della discussione orale.

Cass. civ. n. 1677/1986

Con riguardo al giudizio conclusosi in primo grado con l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore non è precluso al datore di lavoro di eccepire in grado d'appello – al fine di veder ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione il danno subito dal lavoratore prima dell'ordine di reintegrazione – la cosiddetta compensatio lucri cum damno per aver il lavoratore suddetto trovato un'altra occupazione e percepito quindi un altro reddito, atteso che l'allegazione di tale circostanza di fatto non ha carattere della eccezione in senso proprio e quindi non è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 437 c.p.c.

Cass. civ. n. 4596/1986

Con riguardo al rito del lavoro, nel giudizio di appello è nulla – pur non essendo tale sanzione esplicitamente comminata dalla legge – la prova testimoniale assunta non dal collegio bensì da un componente a ciò delegato, mancando tale atto processuale dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, consistente nella immediata percezione dei risultati della prova da parte del collegio che deve decidere. Siffatta nullità deve essere pronunciata quando la parte la faccia tempestivamente valere, come nel caso che la prova sia stata assunta dal giudice delegato malgrado l'opposizione della parte stessa che richieda, nel rispetto della legge, che la prova sia assunta dal collegio; con l'ulteriore conseguenza che non si verifica alcuna decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., qualora la parte non abbia provveduto all'intimazione dei testi per la udienza davanti al giudice delegato, insistendo per l'assunzione della prova da parte del collegio.

Cass. civ. n. 5139/1986

Nel giudizio d'appello disciplinato dal rito del lavoro, la omissione della relazione orale della causa, in violazione dell'art. 437, primo comma, c.p.c., non determina alcuna nullità, essendo tale norma – al pari dell'art. 275 c.p.c., concernente il rito ordinario – priva di sanzione ed avendo detta relazione una funzione informativa che può essere rinviata alla camera di consiglio.

Cass. civ. n. 3310/1985

Nel nuovo rito del lavoro, il deposito di memorie difensive eseguito in violazione del disposto del secondo comma dell'art. 429 c.p.c. — richiamato, per il giudizio d'appello, dall'ultimo comma dell'art. 437 dello stesso codice — non è causa di nullità, in mancanza della previsione di tale sanzione da parte della legge (art. 156, secondo comma, c.p.c.), fermo, comunque, il dovere del giudice di non tener conto degli scritti difensivi non autorizzati.

Cass. civ. n. 4306/1985

Nel caso in cui il lavoratore abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, domandato l'inquadramento in una categoria superiore, con la condanna del datore di lavoro alle conseguenti differenze retributive, compresi gli scatti biennali, e l'adeguamento della propria posizione assicurativa e previdenziale in relazione a tale inquadramento, sono da considerare domande nuove, precluse in appello ai sensi del secondo comma dell'art. 437 c.p.c., quelle concernenti il compenso per lavoro straordinario, notturno e domenicale nonché la tredicesima mensilità retributiva), in quanto tali ulteriori domande non sono in rapporto di conseguenzialità con il richiesto riconoscimento della categoria superiore ma sono da esso autonome, ponendosi rispetto alle dette differenze retributive non già come una specificazione contabile di esse, e quindi come uno sviluppo dello stesso titolo, ma come petita autonomi ed estranei al titolo giuridico inizialmente dedotto.

Cass. civ. n. 5173/1985

In una controversia in tema di pensione d'invalidità, la deduzione, da parte dell'Inps, dell'insussistenza del requisito contributivo configura un'eccezione impropria, la quale, per tale sua natura, non è soggetta alla preclusione stabilita dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c. ed è conseguentemente proponibile anche per la prima volta in appello, fermo peraltro l'obbligo del giudice di secondo grado, ove tale nuova deduzione sia stata (in violazione del disposto del terzo comma dell'art. 416 c.p.c.) formulata in modo generico, di motivare adeguatamente le ragioni che gli hanno fatto escludere la indispensabilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 437 cit., dei mezzi di prova dedotti dal lavoratore per contrastare l'eccezione (impropria) predetta.

Cass. civ. n. 671/1985

Nel rito del lavoro, la indebita assunzione della prova testimoniale ammessa in appello ad opera del giudice relatore all'uopo delegato dal collegio, pur integrando violazione dell'art. 437 comma terzo c.p.c., tuttavia dà luogo ad una nullità soltanto relativa (e sanabile a termini dell'art. 157 c.p.c.), conseguendo alla inosservanza di norma posta a tutela delle parti e non attinente, in particolare, alla costituzione del giudice, dal momento che riguarda soltanto il potere del collegio di incaricare un proprio componente all'assunzione della prova.

Cass. civ. n. 5671/1984

Nella fase di appello del nuovo rito del lavoro, la specificazione, da parte del giudice relatore, dei quesiti già formulati dal collegio in sede di nomina del consulente tecnico di ufficio e la raccolta del giuramento di quest'ultimo da parte dello stesso giudice relatore non comportano l'inesistenza giuridica della consulenza (della quale non costituisce causa di nullità la mancata prestazione del giuramento), ma danno luogo ad irregolarità processuali che restano sanate ove il collegio abbia convalidato l'operato del singolo giudice.

Cass. civ. n. 983/1983

In forza del principio di unità ed infrazionabilità della prova applicabile anche alle controversie individuali di lavoro, non è consentita la riproposizione in appello di una prova già esaurita o la deduzione di una prova diretta a completare, modificare o contraddire quella già espletata in primo grado.

Cass. civ. n. 2635/1981

Proposta in primo grado una domanda di pensione di riversibilità, previo accertamento del diritto alla cumulabilità di periodi assicurativi afferenti ad attività lavorative diverse dell'assicurato, costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., quella tendente, in appello, ad ottenere la valutazione del servizio militare, ai fini dell'accreditamento dei relativi contributi figurativi.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze