Cass. civ. n. 4211 del 17 luglio 1985
Testo massima n. 1
L'errore di calcolo del giudice del merito, che non sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, ma sia meramente materiale, e consista cioè in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati, non è denunciabile con ricorso per cassazione, potendo essere fatto valere solo con l'apposita procedura di correzione contemplata dagli artt. 287 e seguenti, c.p.c.
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