Cass. civ. n. 4344 del 26 luglio 1985

Sezione Unite

Testo massima n. 1


L'inosservanza dell'art. 330 c.p.c. sulla notificazione dell'impugnazione, derivante dal fatto che essa venga effettuata, anziché al procuratore costituito presso il domicilio all'uopo eletto nella circoscrizione del giudice a quo, alla parte personalmente in detto domicilio eletto, ovvero al procuratore costituito in un domicilio diverso, integra una nullità della notificazione medesima sanabile per effetto della costituzione del destinatario dell'atto.

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