Art. 330 – Codice di procedura civile – Luogo di notificazione della impugnazione
Se nell'atto di notificazione della sentenza [285 c.p.c.] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
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Cass. civ. n. 25708/2025
In materia di notificazioni al difensore, il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif.in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E) gestito dal Ministero della giustizia, sicché è nulla la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel registro predetto, restando irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
Cass. civ. n. 23177/2024
La notifica dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, anziché nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito, è valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale rispetto a quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.
Cass. civ. n. 18253/2024
L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.
Cass. civ. n. 16663/2024
La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.
Cass. civ. n. 16617/2024
Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove
Cass. civ. n. 34272/2023
Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.
Cass. civ. n. 26960/2023
In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).
Cass. civ. n. 9541/2023
In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).
Cass. civ. n. 8983/2023
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).
Cass. civ. n. 20626/2017
In materia di impugnazione (nella specie: appello) la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della notificazione dell’atto di impugnazione ad uno solo dei procuratori costituiti sul quale ricade l’onere di informazione del codifensore.
Cass. civ. n. 3702/2017
La notifica dell'atto di impugnazione effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella eseguita nei confronti del procuratore costituito, nominativamente indicato, giacché entrambe assicurano la conoscenza della sentenza ad opera della parte per il tramite del proprio difensore tecnico, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità di resistere all'avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una incidentale.
Cass. civ. n. 24660/2017
Quando la notifica dell'atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.
Cass. civ. n. 14083/2017
La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Siffatto onere non si pone affatto in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo essere svolta agevolmente l'attività di ricerca posta a carico della parte, sicché non è configurabile alcuna lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 20659/2017
In tema di notificazione dell'impugnazione, non è inesistente ma nulla la notifica dell'atto di appello nella specie effettuata,a seguito di intervenuta fusione tra due istituti bancari durante il giudizio di primo grado, presso il procuratore domiciliatario della incorporata, poiché con la costituzione in appello del procuratore dell'incorporante, anche se solo per eccepire l'inammissibilità dell'appello, si deve considerare raggiunto lo scopo al quale l'atto era destinato con sanatoria della nullità della notificazione.
Cass. civ. n. 13825/2017
La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.
Cass. civ. n. 3356/2014
E tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso il domicilio eletto dei procuratori costituiti, valorizzando tanto la circostanza per cui, trattandosi di difensori esercenti in un circondario diverso da quello di assegnazione, sui medesimi gravava l'obbligo di comunicare i relativi mutamenti di domicilio, non conoscibili dalla controparte tramite la consultazione dell'albo professionale, quanto il fatto che, appena pochi giorni prima della tentata notificazione, la sentenza appellata era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 326 cod. proc. civ., indicando come domicilio proprio quello studio legale).
Cass. civ. n. 15023/2000
L'art. 330, comma terzo c.p.c., a norma del quale decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se ammessa, si notifica personalmente, secondo gli artt. 137 ss. c.p.c., riguarda anche il caso in cui si tratta di notificare un'impugnazione a integrazione del contraddittorio. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, anziché alla parte personalmente, è viziata da nullità sanabile, cosicché il giudice, dopo averla dichiarata, può ordinare di rinnovare la notificazione in modo valido se l'ordine non trovi ostacolo nel fatto d'essere già stato dato una volta. Tale situazione non si differenzia da quella dell'impugnazione contro gli eredi e notificata oltre l'anno al difensore che aveva rappresentato, non gli eredi, ma la parte deceduta.
Cass. civ. n. 13342/2000
L'art. 330 c.p.c. (prevedente che l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio) si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione e non ostando a tale applicazione la circostanza che il rimedio ex art. 391 bis c.p.c. non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza di merito, in quanto la disposizione di cui all'art. 330, comma primo cit. regola anche le ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria (proponibile cioè anche dopo la formazione del giudicato), mentre la disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo (secondo cui, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente) trova la sua ratio non nel decorso del termine annuale per l'impugnazione e, quindi, nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, bensì nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra la parte e il difensore.
Cass. civ. n. 10136/2000
La notificazione dell'appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, domicilio personale, anziché domicilio eletto, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L.vo 546/92), determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario, per effetto del rinvio di cui all'art. 1 secondo comma del citato D.L.vo 546/92.
Cass. civ. n. 14476/1999
In tema di notificazione dell'atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente; art. 82 R.D. n. 37 del 1934), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio ex lege di cui al citato art. 82 R.D. 37/1934 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata.
Cass. civ. n. 11050/1999
L'atto di appello notificato, in violazione dell'art. 330, primo comma, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado è affetto da nullità; se il giudice d'appello non prevede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c. fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità e la Corte di cassazione, nel dichiararla, deve pronunciare l'annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perché sia ripristinata la regolarità del contraddittorio.
Cass. civ. n. 2845/1999
L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi come nel caso di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale. In questi casi l'atto di impugnazione, documentalmente unico ma sostanzialmente comprensivo di due distinte impugnazioni, necessita di due notifiche limitatamente all'ipotesi in cui la parte intimata abbia assunto una differente posizione processuale nell'uno e nell'altro giudizio.
Cass. civ. n. 1944/1999
La notifica al codifensore costituito, già difensore in primo grado della parte ma privo della qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di cassazione, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiché il professionista presso cui l'atto risulta effettuato è pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullità è senz'altro sanata ove quest'ultimo si costituisca in giudizio.
Cass. civ. n. 8462/1998
Quando sia mancata la notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato a norma degli artt. 330 e 170 c.p.c., presso il procuratore costituito, ancorché la parte — pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario — abbia eletto anche altrove domicilio personale; ed infatti una tale ultima eventualità — così come pure quella in cui la parte abbia reso dichiarazione di residenza altrove — assumono possibile rilevanza ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione solo nel caso in cui la parte si sia costituita personalmente in giudizio. Tale suddetta modalità di notifica si impone, fra l'altro, anche allorché il procuratore costituito, esercitando il proprio ufficio nell'ambito di un giudizio che abbia a svolgersi al di fuori della circoscrizione del tribunale cui egli risulti assegnato, non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'Autorità giudiziaria investita della controversia. Ne consegue — soltanto — che in tale ultima evenienza, l'atto di impugnazione andrà notificato presso la Cancelleria di detto ultimo giudice.
Cass. civ. n. 7283/1998
A norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., l'impugnazione, sia nel caso in cui non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza sia nell'ipotesi che nell'atto di notificazione di questa ultima manchi l'indicazione della residenza e l'elezione del domicilio, deve essere notificata o presso il procuratore nel giudizio a quo o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto espressamente, ma non può essere notificata anche nella residenza o nel domicilio della persona rappresentata; l'inosservanza di tale disposizione comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello, che deve ordinarne la rinnovazione a norma dell'art. 291 dello stesso codice, e non sanato dalla costituzione dell'appellato, comporta, a sua volta, la inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione; con la conseguenza che, qualora tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c., con gli adattamenti derivanti dal rito di cui alla legge n. 533 del 1973, ove trattisi di controversia di lavoro.
Cass. civ. n. 5743/1998
Nell'ipotesi in cui al difensore che, esercitando fuori distretto, abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità adita e competente a norma dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, sia stato notificato l'atto d'appello a mani proprie, ancorché in luogo diverso dal domicilio eletto a norma del citato art. 82, la notifica deve ritenersi valida, atteso che l'art. 330 c.p.c., nel prevedere, per il caso di mancata elezione di domicilio della parte all'atto della notificazione della sentenza, che l'impugnazione sia notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli per il giudizio a quo, e che pertanto la notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 c.p.c. (secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nella mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto), disposizione da ritenersi applicabile non solo alle parti ma anche ai loro difensori.
Cass. civ. n. 5559/1998
La notificazione della sentenza al procuratore costituito, qualora nella relata redatta sulla copia dell'atto consegnato al destinatario manchi l'indicazione della data e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto stesso, è affetta da nullità e come tale inidonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., con la conseguenza che per stabilire se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente occorre avere riguardo al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto dal successivo articolo 327.
Cass. civ. n. 3780/1998
La parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento dello stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Pertanto, nel caso in cui dall'istanza di notifica della sentenza risulti che la società originariamente parte in causa si è fusa o trasformata in altra società dando così luogo ad un ente diverso, è inammissibile l'impugnazione proposta e notificata nei confronti dell'originaria controparte societaria, e cioè nei confronti di un soggetto non più esistente, anziché di quello ad esso succeduto ed agevolmente individuabile dall'esame dell'istanza che precede la notifica, restando priva di effetto sanante — in considerazione dell'inesistenza della vocatio in ius — l'avvenuta costituzione della nuova società.
Cass. civ. n. 9811/1997
L'elezione di domicilio che il procuratore deve fare all'atto della costituzione in giudizio, se questo si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato (art. 82, primo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37) non gli dà diritto di ricevere le notifiche soltanto in tal luogo. Pertanto se la sentenza impugnata è notificata presso il suo studio professionale — nella specie ai sensi del secondo comma dell'art. 479 c.p.c. — da tale data decorre il termine breve per impugnare (art. 325 c.p.c.).
Cass. civ. n. 9859/1997
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate, con la conseguenza che qualora il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio d'impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia avvenuta, o perché assegni all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'impugnazione.
Cass. civ. n. 9539/1996
La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte costituitasi in primo grado, ma rimasta contumace in appello, è affetta da giuridica inesistenza, e non già da mera nullità, atteso che l'elezione di domicilio presso il procuratore ha effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita.
Cass. civ. n. 10683/1994
Un atto di impugnazione diretto, come risulta dalla sua epigrafe, nei confronti di una società e, in proprio, del soggetto che sia il legale rappresentante della medesima società è validamente notificato con effetto per entrambi qualora la notificazione sia effettuata, con consegna di un'unica copia, nei confronti della sola società in persona di tale suo rappresentante.
Cass. civ. n. 5785/1994
La notificazione dell'impugnazione effettuata al procuratore della parte e non «presso il procuratore» comporta una nullità — non dell'impugnazione, ma della sola notificazione — sanabile ex tunc per effetto della costituzione dell'intimato, ancorché avvenuta al solo scopo di eccepire tale vizio.
Cass. civ. n. 7953/1994
La previsione della notificazione collettiva ed impersonale dell'impugnazione agli eredi del defunto ha carattere eccezionale ed è, pertanto, limitata alle sole ipotesi la cui previsione è espressamente contemplata (artt. 303, comma 2, 286, comma 1, 328, comma 2, c.p.c.); ai sensi di tale ultima disposizione, tale forma della notificazione è consentita soltanto se la morte del «dante causa» si sia verificata dopo la notificazione della sentenza, e non anche nel caso di decesso della parte prima della pubblicazione della sentenza che si intende impugnare, senza che rilevi in contrario, in tale ultimo caso, la circostanza che la riassunzione della causa dopo l'evento interruttivo sia avvenuta mediante notificazione collettiva ed impersonale del relativo atto, in quanto, una volta avvenuta in tal guisa la riassunzione del procedimento, questo prosegue non nei confronti degli eredi considerati come gruppo, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 11402/1992
L'art. 330 c.p.c., nel prevedere che l'impugnazione, nel caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in sede di notificazione della sentenza, deve essere notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo; ne consegue l'inesistenza della notificazione eseguita ad un legale ed in luogo che non hanno alcun riferimento con il procuratore domiciliatario della parte, senza che possa assumere rilievo l'esistenza di mera pregressa collaborazione tra il legale che ha ricevuto l'atto ed il procuratore al quale l'atto avrebbe dovuto essere diretto perché tale generica evenienza (nella specie desunta, nella fase di merito, dalla richiesta di notifica della sentenza impugnata e da erronee indicazioni della intestazione di questa sentenza) può solo legittimare il primo a ricevere l'atto quale collega, e nello studio, del secondo, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., e non quale destinatario di tale atto, ai sensi del citato art. 330 c.p.c.
Cass. civ. n. 13634/1992
L'onere della notificazione dell'atto di gravame personalmente agli eredi della parte contumace in primo grado e successivamente deceduta (art. 330 ultimo comma c.p.c.) resta insensibile alla eventuale difficoltà dell'appellante di identificare detti eredi ed il relativo recapito, trattandosi di circostanze riverberantesi in pregiudizio dell'istante, e comunque non idonea ad introdurre deroghe al principio del contraddittorio, né può trovare equipollente nella citazione in secondo grado dell'acquirente a titolo particolare del diritto controverso, non ostando la successione a titolo particolare al subingresso degli eredi nel processo, quali parti anche in senso sostanziale (fino a che non si formi l'accordo estromissorio contemplato dal terzo comma dell'art. 111 c.p.c.).
Cass. civ. n. 1686/1991
Qualora la parte si sia costituita nel giudizio a quo a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza ed uno solo di essi sia stato designato come domiciliatario, la notifica della impugnazione è valida ancorché eseguita presso il procuratore non domiciliatario.
Cass. civ. n. 7911/1990
Per la notificazione del ricorso per cassazione ad una società di persone è sufficiente la consegna di una sola copia al procuratore costituito ancorché siano più i soci della stessa, atteso che alla società di persone deve riconoscersi un'autonoma capacità processuale, mentre ciascun socio ha per intero, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, il potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale della società.
Cass. civ. n. 4344/1985
L'inosservanza dell'art. 330 c.p.c. sulla notificazione dell'impugnazione, derivante dal fatto che essa venga effettuata, anziché al procuratore costituito presso il domicilio all'uopo eletto nella circoscrizione del giudice a quo, alla parte personalmente in detto domicilio eletto, ovvero al procuratore costituito in un domicilio diverso, integra una nullità della notificazione medesima sanabile per effetto della costituzione del destinatario dell'atto.