Cass. civ. n. 4838 del 5 ottobre 1985
Testo massima n. 1
La rinuncia al pagamento delle spese processuali effettuata dal difensore non ha efficacia di atto dispositivo riferibile alla parte in mancanza di una procura speciale ad hoc, salvo che – ove la dichiarazione di rinuncia sia contenuta nell'atto di impugnazione ed il mandato al difensore sia stato conferito in calce all'atto – possa ritenersi che il titolare del diritto abbia voluto autorizzare quella rinuncia.
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