Cass. civ. n. 5400 del 6 novembre 1985

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi in cui la notizia della morte della parte costituita sia acquisita al processo ad opera della controparte che la porti a conoscenza del giudice ai fini dell'interruzione del processo, senza che questa venga ordinata in quanto non dichiarata o notificata dal procuratore della parte deceduta, è da escludere l'ultrattività della procura ad litem di detto procuratore e, stante la conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito, la controparte, che intenda proporre impugnazione, deve notificarla personalmente agli eredi della parte defunta, dovendo applicarsi per analogia (a causa dell'estinzione del mandato e della conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito) il terzo comma dell'art. 330 c.p.c.

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