Art. 300 – Codice di procedura civile – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 19687/2025

In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.

Cass. civ. n. 19444/2025

In tema di interruzione del processo, il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica (ad es., per morte o perdita della capacità processuale della parte costituita), dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice, mentre, nei casi di interruzione automatica (nella specie, morte del difensore dell'appellato, intervenuta dopo la notifica dell'atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio), decorre non già dalla data dell'evento ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione.

Cass. civ. n. 14668/2025

In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.

Cass. civ. n. 9649/2025

In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).

Cass. civ. n. 1104/2025

La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.

Cass. civ. n. 25230/2024

Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.

Cass. civ. n. 17113/2024

Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore che, nel corso del giudizio, matura la maggiore età opera anche se al figlio divenuto maggiorenne è nominato un amministrazione di sostegno, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell'intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l'interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la carenza di rappresentanza in giudizio di una persona disabile divenuta medio tempore maggiorenne, ritenendo venuta meno la rappresentanza genitoriale per effetto della nomina della nonna quale amministratore di sostegno, senza neppure valutare l'idoneità ai fini interruttivi del processo della dichiarazione dell'evento da parte del difensore nominato dal padre).

Cass. civ. n. 13777/2024

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.

Cass. civ. n. 3345/2024

Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, in considerazione dell'autonomia dei giudizi, essendo escluso che il giudice del merito sia tenuto a svolgere d'ufficio accertamenti in ordine alla sussistenza dell'evento interruttivo stesso.

Cass. civ. n. 2439/2024

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).

Cass. civ. n. 21980/2023

L'omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell'obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all'omessa dichiarazione, nel corso dell'appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall'applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da "premorienza").

Cass. civ. n. 17212/2023

Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".

Cass. civ. n. 4283/2023

Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall'attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.

Cass. civ. n. 3391/2023

Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.

Cass. civ. n. 472/2023

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d'ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, ma non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso. (Nella specie, la S.C. ha affermato i predetti principi con riferimento ad un'azione di accertamento giudiziale della paternità, promossa dalla madre di una minore che aveva compiuto quattordici anni in epoca successiva alla sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la paternità, ma anteriormete alla proposizione del ricorso in Cassazione avverso la stessa decisione impugnata).

Cass. civ. n. 23563/2017

La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.

Cass. civ. n. 5288/2017

L’art. 43, comma 3, l.fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata.

Cass. civ. n. 13183/2017

La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.

Cass. civ. n. 27829/2017

La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta.

Cass. civ. n. 14472/2017

In tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.

Cass. civ. n. 7477/2017

In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge.

Cass. civ. n. 9960/2017

Nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale in qualità di fideiussore, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo deve continuare tra il fideiussore, che non ha alcun onere di provvedere alla riassunzione del giudizio, ed il creditore, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio.

Cass. civ. n. 13775/1999

Qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte – già avvenuto all'epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito – attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l'atto di appello, in virtù dell'art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria. Né assume alcun rilievo in contrario la circostanza che la sentenza di appello rechi, erroneamente, ancora in epigrafe il nome della parte deceduta.

Cass. civ. n. 5237/1999

Se uno degli eventi di cui all'art. 300 c.p.c. (nella specie, perdita di capacità per fallimento della parte) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetti, salvo che sia riaperta l'istruzione; conseguentemente l'impugnazione è validamente proposta con la notifica del relativo atto al procuratore costituito dalla parte colpita dall'evento.

Cass. civ. n. 8641/1998

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento (nella specie morte dell'unico procuratore), con la conseguenza che solo detta parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Pertanto, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.

Cass. civ. n. 5593/1998

La perdita o l'acquisto della capacità di stare in giudizio non assumono rilevanza processuale se non sono portate a conoscenza della controparte o del giudice; pertanto deve ritenersi ritualmente eseguita la notifica dell'atto d'appello effettuata al rappresentante legale di chi risultava minore nel giudizio di primo grado, a nulla rilevando che questi sia divenuto, medio tempore, maggiorenne, se tale circostanza non risulta essere stata portata a conoscenza della controparte o del giudice.

Cass. civ. n. 5002/1997

Qualora il tutore dell'interdetto, costituito in giudizio a mezzo di un procuratore, a seguito della morte dell'interdetto e della conseguente estinzione della tutela verificatesi anteriormente alla chiusura della discussione, perda la capacità di stare in giudizio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 300 c.p.c. sull'interruzione del processo, con la conseguenza che ove il procuratore costituito, unico legittimato a farlo, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'evento che ha colpito la parte da lui rappresentata, la posizione di quest'ultima resta stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice quale persona ancora dotata della capacità di stare in giudizio, (senza che in contrario abbia alcun rilievo la dichiarazione di tale evento dal difensore dell'altra parte o l'acquisizione della notizia al processo ex officio) con correlativa ultrattività della procura alle liti pure nelle successive fasi di quiescenza o di riattivazione del rapporto processuale mediante la proposizione dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza, in particolare, che nella sopraindicata ipotesi il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deve essere rivolto al tutore e notificato al procuratore costituito nel giudizio d'appello a norma dell'art. 330 primo comma, seconda parte, c.p.c.

Cass. civ. n. 5765/1997

Il giudizio di cassazione, essendo dominato dall'impulso d'ufficio, non è suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 299, 300 e 301 c.p.c. In particolare, non produce interruzione la morte del difensore del ricorrente, certificata dalla relata negativa di notifica dell'avviso di udienza, poiché la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata, per intero, all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale, cui è preordinato l'invio dell'avviso di udienza, non riveste che un valore complementare.

Cass. civ. n. 8437/1997

In caso di morte della parte nel corso del processo la legittimazione attiva o passiva si trasmette ai suoi eredi con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, indipendentemente dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto detto in giudizio, senza che in contrario rilevi la mancata interruzione del processo per l'assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., quando uno o taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell'effetto interruttivo è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non costituitisi.

Cass. civ. n. 1581/1996

Le regole previste dagli artt. 299 e 300, secondo comma, c.p.c. – in base alle quali la morte della parte costituita, dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza automatica (indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione – non soffrono eccezione nel caso in cui, alla data della dichiarazione del procuratore della parte costituita, uno degli eredi risulti già costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella predetta qualità (successoria) dopo il verificarsi dell'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 7821/1996

La morte della parte costituita nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione, non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal procuratore, ove gli sia stata originariamente conferita procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo, può proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur deceduta, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita.

Cass. civ. n. 1131/1995

Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, perciò, sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 c.p.c., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinnanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è, invece, l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, la quale (esigenza) comporta la inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore di parte deceduta prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 c.c., tal evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.

Cass. civ. n. 13041/1995

Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura ad litem, vale solo nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che è inammissibile l'appello proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata (durante il procedimento di primo grado) la perdita della capacità di stare in giudizio quale legale rappresentante del figlio, per l'intervenuto conseguimento della maggiore età da parte di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 4721/1995

La morte o la perdita della capacità di una parte costituita, che sopravvengono nel corso del giudizio di appello, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza sulla relativa disciplina dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi del citato art. 300 c.p.c., ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione, l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato ad litem, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., anche se la parte notificante abbia avuto o sia stata portata in altro modo o in altro momento a conoscenza dell'evento.

Cass. civ. n. 7976/1995

La morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non è idonea a determinare immediatamente l'interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l'evento sia notificato o sia certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., come espressamente dispone il quarto comma dell'art. 300 dello stesso codice, la cui violazione può essere eccepita solo dagli eredi del defunto, nel cui interesse è unicamente preordinata la interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo.

Cass. civ. n. 10350/1994

Per il disposto dell'art. 300 c.p.c. la morte nel corso del giudizio di merito della parte costituita a mezzo di procuratore non determina l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o di notificazione di detto evento da parte del procuratore, sicché l'atto di impugnazione della sentenza è validamente notificato alla parte originaria presso il procuratore a mente dell'art. 330 c.p.c., senza che rilevi l'eventuale conoscenza che di quell'evento abbia avuto aliunde il notificante.

Cass. civ. n. 2458/1994

La dichiarazione in udienza, ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c., dell'evento interruttivo che abbia colpito la parte (nella specie, fallimento) può essere resa anche da un procuratore delegato, il quale sia stato incaricato di rendere la dichiarazione stessa dal procuratore costituito, atteso che con la delegazione professionale, prevista dall'art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si intendono conferiti al sostituto delegato i poteri del procuratore costituito, salvo espresse limitazioni.

Cass. civ. n. 11195/1992

Il principio, secondo il quale il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, non trova deroga quando, dopo la proposizione del ricorso, si rendano necessari atti od iniziative della parte o del difensore, atteso che, pure in questi casi, la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio, restando a carico dell'interessato di attivarsi per ovviare ad evenienze conosciute o comunque conoscibili.

Cass. civ. n. 1434/1992

Nel caso di morte (o di perdita della capacità giuridica) di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte, dovendosi in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d'impulso processuale non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla.

Cass. civ. n. 5391/1990

L'incidenza dell'evento morte di una parte costituita con procuratore verificatosi durante il giudizio di merito è regolata dall'art. 300 c.p.c. in base al quale è indispensabile ed insostituibile la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta, mentre non ha rilevanza la conoscenza che dell'evento stesso le altre parti abbiano eventualmente avuto aliunde; sicché l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione eseguita dal procuratore alle altre parti. Ne consegue che nel caso di decesso della parte costituita nel corso di un grado di merito prima della chiusura della discussione, in difetto di dichiarazione o di notificazione dell'evento ad opera del procuratore, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330 c.p.c., indipendentemente dall'eventuale conoscenza di quell'evento da parte del notificante.

Cass. civ. n. 5400/1985

Nell'ipotesi in cui la notizia della morte della parte costituita sia acquisita al processo ad opera della controparte che la porti a conoscenza del giudice ai fini dell'interruzione del processo, senza che questa venga ordinata in quanto non dichiarata o notificata dal procuratore della parte deceduta, è da escludere l'ultrattività della procura ad litem di detto procuratore e, stante la conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito, la controparte, che intenda proporre impugnazione, deve notificarla personalmente agli eredi della parte defunta, dovendo applicarsi per analogia (a causa dell'estinzione del mandato e della conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito) il terzo comma dell'art. 330 c.p.c.

Cass. civ. n. 1230/1984

La morte o la perdita della capacità della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, sono regolamentate esclusivamente dalle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., restando preclusa ogni integrazione od interferenza delle diverse disposizioni che regolano gli effetti di detti eventi ove verificatisi in successivi momenti del rapporto processuale. Pertanto, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la morte o la perdita di capacità della parte rappresentata, in precedenza intervenute, la posizione di detta parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite, fino a quando, nella successiva fase di impugnazione, non si costituiscano gli eredi della parte defunta od il rappresentante della parte incapace, ovvero il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, non dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il verificarsi dell'evento, ovvero infine, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dallo ufficiale giudiziario. Da tanto consegue che, per il caso di decesso od incapacità della parte costituita sopravvenuti in un grado del giudizio di merito e prima della chiusura della discussione, senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, la notificazione della sentenza fatta al procuratore medesimo, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti degli eredi della parte deceduta o del rappresentante della parte divenuta incapace.

Cass. civ. n. 5291/1984

Seppure la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita, verificatasi nel corso del giudizio e prima della chiusura della discussione, hanno rilevanza processuale soltanto ove dichiarate in udienza o notificate alle altre parti dal procuratore, con la conseguenza che, in mancanza di tali attività, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso a norma del primo comma dell'art. 300 c.p.c., a prescindere da ogni questione sulla eventuale conoscenza aliunde di quegli eventi da parte del notificante; tuttavia l'altra parte, che abbia avuto conoscenza di essi, può compiere le attività processuali per fare partecipare al giudizio il soggetto che, per effetto degli eventi stessi, ha acquisito la capacità processuale. Conseguentemente è valida la notifica dell'impugnazione effettuata personalmente agli eredi della parte defunta (o al soggetto che abbia acquisito la capacità processuale), senza che la mancata notifica del gravame al procuratore della parte defunta (o divenuta incapace) importi l'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 2326/1981

Nel caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo va considerato come non avvenuto, qualora non sia stato portato a conoscenza nei modi stabiliti dall'art. 300, quarto comma, c.p.c., attesa la tipicità dei mezzi di conoscenza previsti dalla norma, che non consente né l'automaticità dell'interruzione, né la possibilità di equipollenti, dovendo in particolare ritenersi che, data la preordinazione della disciplina dell'interruzione alla tutela dell'interesse della parte colpita dal suindicato evento o dei suoi aventi causa, solo costoro sono legittimati alla notifica dell'evento stesso. Conseguentemente, non può attribuirsi efficacia interruttiva alla comunicazione fatta dal procuratore di una parte diversa, e ciò anche perché altrimenti, in questo caso, diversamente dall'ipotesi di evento interruttivo riguardante una parte costituita, sarebbe senza motivo riconosciuta al procuratore della controparte la possibilità di determinare l'interruzione del processo.

Cass. civ. n. 5108/1977

Il principio, enunciato nell'art. 300 c.p.c., secondo cui gli eventi relativi alla modificazione della capacità processuale della parte costituita hanno rilevanza processuale solo se dichiarati in udienza o notificati alle altre parti dal procuratore non osta a che, nel caso di mancata comunicazione da parte del procuratore dei mutamenti della capacità processuale del suo rappresentato, l'altra parte, che ne abbia avuto notizia, possa compiere le attività processuali per far partecipare al giudizio il soggetto che per effetto di tali mutamenti ne è divenuto capace. Pertanto, l'attore qualora abbia avuto notizia del raggiungimento della maggiore età da parte del convenuto, legalmente rappresentato in giudizio dal genitore, anche nel silenzio della controparte, può promuovere, con la chiamata in giudizio, la diretta partecipazione del soggetto (già minore) interessato alla prosecuzione del giudizio stesso.

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