Cass. civ. n. 5504 del 11 novembre 1985
Testo massima n. 1
Il provvedimento con cui il giudice riunisce più procedimenti pendenti avanti a lui, sia relativi alla stessa causa (obbligo di riunione) sia relativi a cause diverse ma connesse, (facoltà di riunione), non è censurabile in cassazione, neanche attraverso l'impugnazione della sentenza che chiude il giudizio in cui il provvedimento sia stato adottato, poiché nel secondo caso il provvedimento di riunione è del tutto discrezionale, mentre nel primo caso l'imposizione dell'obbligo di riunione è sprovvista di qualsiasi sanzione di nullità.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi