Cass. civ. n. 5504 del 11 novembre 1985

Testo massima n. 1


Il provvedimento con cui il giudice riunisce più procedimenti pendenti avanti a lui, sia relativi alla stessa causa (obbligo di riunione) sia relativi a cause diverse ma connesse, (facoltà di riunione), non è censurabile in cassazione, neanche attraverso l'impugnazione della sentenza che chiude il giudizio in cui il provvedimento sia stato adottato, poiché nel secondo caso il provvedimento di riunione è del tutto discrezionale, mentre nel primo caso l'imposizione dell'obbligo di riunione è sprovvista di qualsiasi sanzione di nullità.

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