Cass. civ. n. 5546 del 12 novembre 1985
Testo massima n. 1
A differenza delle preclusioni stabilite dagli artt. 183 e 184 c.p.c., le quali sono poste soltanto a tutela dell'interesse privato delle parti, onde la tardività di una domanda nuova, proposta nel corso del giudizio di primo grado, è sanata dalla mancata opposizione o dall'accettazione, anche implicita, del contraddittorio ad opera della controparte, il divieto di mutamento del tema del dibattito, sancito, per le controversie di lavoro, dal primo comma dell'art. 420 c.p.c., non viene meno per il fatto della mancata opposizione della controparte alla tardiva formulazione della domanda nuova, essendo attribuito solo al giudice di autorizzare le parti a «modificare» le domande «se ricorrono gravi motivi».
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