Cass. civ. n. 671 del 1 febbraio 1985
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, la indebita assunzione della prova testimoniale ammessa in appello ad opera del giudice relatore all'uopo delegato dal collegio, pur integrando violazione dell'art. 437 comma terzo c.p.c., tuttavia dà luogo ad una nullità soltanto relativa (e sanabile a termini dell'art. 157 c.p.c.), conseguendo alla inosservanza di norma posta a tutela delle parti e non attinente, in particolare, alla costituzione del giudice, dal momento che riguarda soltanto il potere del collegio di incaricare un proprio componente all'assunzione della prova.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi